REGOLAMENTO NAZIONALE
Approvato dal Consiglio nazionale del 16-17
dicembre 2006
TITOLO I – IL SOCIO
ARTICOLO 1 – ASSOCIAZIONE
Le persone fisiche che intendono associarsi
all’UISP, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto,
dovranno rivolgersi al Comitato territorialmente competente per residenza o
attività o ai soci collettivi affiliati all’UISP, i quali provvederanno a
rilasciare la tessera annuale previo pagamento della quota associativa.
E’
esclusa l’adesione temporanea sotto qualsiasi forma.
Il
rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le medesime modalità
ARTICOLO
2 – AFFILIAZIONE
I
soggetti collettivi, individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente
statuto Uisp, che intendano associarsi per la prima volta alla Uisp dovranno
presentare richiesta di affiliazione al Comitato competente per territorio.
Alla
domanda di affiliazione dovrà essere allegata la copia:
a) dell’atto
costitutivo e dello statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di
democrazia e non contenere principi e finalità in contrasto con lo statuto
dell’Uisp ed essere in regola con le norme di legge in vigore
b) del
Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante
c) del
documento d’identità del legale rappresentante
I Soggetti
collettivi dovranno provvedere al tesseramento di tutti i componenti del
proprio Consiglio Direttivo.
L’accettazione
della richiesta previo pagamento della quota associativa dà diritto al socio
collettivo di ottenere una dichiarazione dell’Uisp nazionale comprovante
l’avvenuta affiliazione.
I
soggetti collettivi dovranno annualmente provvedere alla riaffiliazione
mediante presentazione di apposito modulo e versamento della quota associativa.
Saranno
tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato territoriale competente per
territorio, intendendosi come tale quello avente giurisdizione sul territorio
dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale, ogni variazione
del proprio statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica.
Fino a
tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun
livello della Uisp.
Il Comitato, qualora ritenga che non sussistano i
requisiti per l’accoglimento della richiesta di rinnovo dell’affiliazione
annuale o l’accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con
deliberazione motivata della Direzione, non accettare tale domanda.
Avverso
la deliberazione che ha respinto la richiesta di prima affiliazione/rinnovo
annuale potrà essere proposto ricorso al livello superiore competente per
territorio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.
ARTICOLO 3 – COMPETENZA TERRITORIALE
L’accettazione della richiesta di affiliazione di
un soggetto collettivo ad un Comitato diverso da quello competente per
territorio è subordinata ad un accordo scritto fra il Comitato competente e
quello al quale viene avanzata la richiesta di affiliazione.
Tale accordo deve contenere le motivazioni di
ordine organizzativo e/o tecnico che determinano l’eccezione.
In caso di mancato accordo, il soggetto collettivo
interessato potrà rivolgersi alla Direzione Regionale per i Comitati della
medesima regione per far dichiarare la sussistenza delle motivazioni di ordine
organizzativo e/o tecnico che rendono opportuna o necessaria l’eccezione.
In caso
di mancato accordo tra Comitati appartenenti a regioni differenti, la richiesta
di affiliazione può essere accettata esclusivamente dal Comitato competente per
territorio.
Fermo
restando quanto definito dall’Art8 punto 1 e dall’Art12 punto 4 dello Statuto è
compito del Consiglio Regionale, qualora non già definiti dai rispettivi
congressi, stabilire i confini territoriali.
ARTICOLO 4 – MARCHIO E DENOMINAZIONE
Il
marchio UISP regolarmente registrato e la denominazione Unione Italiana Sport
Per tutti (già Unione Italiana Sport Popolare) e i marchi e le denominazioni
delle manifestazioni nazionali sono di esclusiva titolarità dell’UISP; potranno
quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri organi territoriali e
regionali/interregionali. Le associazioni affiliate, se regolarmente
autorizzate dai Comitati competenti, possono utilizzare il marchio e la
denominazione accompagnandoli con la dicitura “AFFILIATO UISP”
I soggetti collettivi affiliati non costituiti in
forma associativa che intendano utilizzare la denominazione e il marchio UISP
nella ragione sociale dovranno presentare domanda al Presidente Nazionale
allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’affiliazione e
specificando le concrete modalità di utilizzo.
La richiesta deve essere inserita nell’ordine del
giorno del Consiglio Nazionale immediatamente successivo alla richiesta.
In caso di urgenza, sulla richiesta può provvedere
Tale
decisione dovrà essere inserita per la ratifica nell’ordine del giorno del
Consiglio Nazionale immediatamente successivo.
Il
marchio dell’Uisp e delle Leghe/Aree di attività possono essere modificati su
decisione del Consiglio nazionale.
ARTICOLO
5 – ADESIONE DI SOGGETTI COLLETTIVI DI 2° GRADO
La delibera di ammissione dovrà prevedere le
condizioni di partecipazione, i diritti elettorali e l’ammontare delle quote
associative di pertinenza nazionale. Detta delibera dovrà essere comunicata ai
Comitati Regionali per le decisioni di loro competenza e al Consiglio Nazionale
alla prima seduta successiva.
I
soggetti collettivi a carattere regionale/interregionale con proprie basi
associative devono avanzare la richiesta di adesione alla Direzione
Regionale/interregionale territorialmente competente che deciderà al riguardo
indicando anche i costi e le modalità di pertinenza regionale per il rilascio
delle tessere.
Detta delibera dovrà essere comunicata ai Comitati
Territoriali per le decisioni di loro competenza e al Consiglio Regionale alla
prima seduta successiva.
Le basi
associative dei soggetti collettivi di secondo grado che intendono associarsi
dovranno, comunque, presentare richiesta al Comitato Territoriale competente
versando le quote associative ivi stabilite.
ARTICOLO 6 – LE QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote e i contributi associativi comunque
versati sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI TESSERAMENTO
Il Consiglio Nazionale approva annualmente, di
norma, entro il 30 aprile, la tipologia delle tessere e delle affiliazioni, i
servizi ai soci contenuti nel tesseramento nazionale e i costi nazionali di
prelievo per i Comitati.
Il Consiglio Regionale approva annualmente, di
norma, entro il 30 maggio le modalità di tesseramento ed i relativi costi.
ARTICOLO 8 - DIRITTI DEL SOCIO
La qualifica di socio, persona fisica o soggetto
collettivo, dà diritto:
- a
partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo
l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- a
partecipare all’elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica
delle norme statutarie attraverso l’elezione di propri delegati alle istanze
congressuali;
- i soci
persone fisiche possono essere delegati ai congressi ed eletti negli organi
dirigenti a tutti i livelli associativi.
Hanno diritto al voto e sono eleggibili i soci
maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
Prima dell’elezione il candidato deve dichiarare ai
votanti l’eventuale situazione di incompatibilità prevista dall’Art 27 dello
Statuto. Se eletto, l’incompatibilità deve essere risolta, pena la decadenza,
entro 30 gg.
ARTICOLO 9 - DOVERI DEL SOCIO
I soci persone fisiche e i soci collettivi sono
tenuti:
- all’osservanza
dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi
associativi;
- ad
adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della
UISP o/e derivanti dall’attività svolta.
ARTICOLO
10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La
qualifica di socio persona fisica o collettiva si perde nei casi previsti dall’Art.
6 dello Statuto.
La perdita della qualifica di socio ha efficacia
per tutti i livelli dell’Associazione.
Chi
perde la qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non ha diritto di ottenere
la restituzione dei contributi versati né ha diritti sul patrimonio sociale
ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE
L’esclusione del socio individuale o collettivo è
deliberata dal Collegio dei garanti regionale/interregionale su deferimento
della Direzione Territoriale che ha rilasciato la tessera o deliberato
l’affiliazione qualora sia constatato:
- un
comportamento contrastante con le norme di legge e/o le finalità e i principi
dell’associazione;
- l’inosservanza
dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi
statutari;
- l’inadempimento
agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e
dagli atti emanati dagli Organi dell’Associazione, e/o di quelle assunte nei
confronti di terzi per conto dell’UISP;
- intervenute
modifiche statutarie incompatibili con lo statuto dell’UISP o con le norme di
legge vigenti in materia;
- il
verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del
rapporto associativo.
In caso di inerzia della Direzione Territoriale il
deferimento potrà essere adottato dal livello superiore.
In ogni caso il socio del quale è proposta
l’esclusione deve poter essere messo nelle condizioni di esporre le proprie
ragioni prima dell’adozione della delibera.
La deliberazione di esclusione deve essere
adeguatamente motivata. Il socio escluso potrà richiedere nuovamente il
tesseramento solo se ed in quanto saranno venuti meno i motivi che hanno
causato l’esclusione.
La deliberazione di esclusione deve essere
comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Avverso la deliberazione il socio o
ARTICOLO
12 – SOSPENSIONE
La sospensione è la disposizione con cui la
direzione territorialmente competente, in attesa del Giudizio del collegio dei
Garanti, delibera di sospendere l’efficacia del tesseramento o dell’affiliazione
all’UISP in presenza di circostanze che renderebbero possibile l’esclusione e
qualora l’inerzia renda probabile un aggravarsi delle conseguenze. Il
provvedimento di sospensione non potrà, comunque, superare i 90 giorni.
In casi di particolare gravità o di inerzia da
parte della Direzione territorialmente competente, il provvedimento può essere
deliberato dalla Direzione regionale/interregionale di appartenenza Qualora le
circostanze che rendessero possibile l’esclusione abbiano rilevanza nazionale e
l’inerzia dei Comitati interessati renda probabile un aggravarsi delle conseguenze,
la sospensione può essere deliberata dalla Direzione Nazionale.
In ogni caso il provvedimento ha carattere
cautelare e perde efficacia qualora non sia ratificato dal Collegio dei garanti
competente entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione all’interessato,
comunicazione che deve avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
In tale caso il socio (persona fisica o collettivo)
non può svolgere per alcun titolo, alcuna attività all’interno dell’UISP a
nessun livello.
Il
Presidente, qualora venga a conoscenza – anche su segnalazione dei settori di
attività - di fatti e/o circostanze che potrebbero avere come conseguenza la
esclusione e/o la sospensione del socio, deve convocare senza indugio
TITOLO II – ORGANI E FUNZIONI
CAPO I – Il Congresso
ARTICOLO 13 - IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso è il massimo organo di indirizzo
politico e programmatico dell’Associazione.
Esso è convocato ordinariamente ogni quattro anni
entro il 30 giugno. Vi partecipano i delegati degli associati secondo quanto
previsto dalla lettera a) e b) del primo comma dell’Art. 11 dello Statuto.
Il Congresso nazionale ha i compiti e le funzioni
previste al comma 6 dell’Art.11 dello Statuto. Prima di procedere alla nomina
dei componenti il Consiglio Nazionale, il Congresso provvede a determinarne il
numero.
ARTICOLO 14 - CONGRESSO STRAORDINARIO
Il Congresso straordinario può essere richiesto per
iscritto dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio Nazionale, oppure dalla
maggioranza dei due terzi della Direzione nazionale oppure dal 30% degli
associati aventi diritto al voto.
Il documento, unitamente alle firme dei richiedenti
è inviato al Presidente dell’Associazione il/la quale convoca entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta
Tale Direzione Nazionale dovrà svolgersi entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta.
Il
Congresso straordinario si svolge secondo le norme dettate per il Congresso
ordinario.
CAPO II – Norme congressuali
ARTICOLO 15 – PARTECIPAZIONE
Partecipano e hanno diritto di voto le persone
fisiche e i soci collettivi.
Possono essere delegati ai Congressi le persone
fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell’anno sociale in cui si
svolge il Congresso alla data di svolgimento del congresso territoriale.
Tutte le tessere sociali sono valide se inviate
(per via informatica) all’Uisp nazionale tesseramento nei tempi stabiliti dalla
delibera nazionale di convocazione del Congresso.
Ogni partecipante può esprimere un solo voto.
Partecipano di diritto il Presidente e, se eletti,
il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Leghe , Aree di attività e
Coordinamenti.
Partecipano, inoltre, senza diritto di voto se non
delegati, i componenti dei Consigli uscenti purché regolarmente tesserati.
ARTICOLO 16 - ELEZIONE DEI DELEGATI
L’elezione
dei delegati per il congresso nazionale avviene nei congressi regionali. In
caso di indisponibilità, chiaramente manifestata, a partecipare da parte di un delegato al
congresso, subentra il primo dei delegati non eletti che abbia ottenuto il
maggior numero di suffragi oppure secondo l’ordine risultante dal verbale di
elezione.
ARTICOLO 17 - CONGRESSO NAZIONALE
Il numero dei delegati è definito, con delibera
della Direzione Nazionale, secondo i criteri previsti dall’Art. 11 comma primo
dello Statuto, su base proporzionale,
con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell’anno
precedente.
Nessun
sesso deve superare la percentuale del 70% del numero complessivo dei delegati.
La delibera di elezione dei delegati, nel caso non
si raggiunga tale percentuale, deve
contenere le adeguate motivazioni.
ARTICOLO 18 - CONGRESSI REGIONALI/INTERREGIONALI
I Congressi regionali/interregionali si svolgono al
termine dei Congressi territoriali. Nel caso si tratti di congressi costitutivi
di Comitati regionali/interregionali, essi sono convocati dalla Direzione
Nazionale in accordo con i Comitati territoriali interessati.
Il numero dei delegati è definito, con delibera
della Direzione Regionale, secondo i criteri previsti dall’Art.11 comma 1 dello
Statuto, su base proporzionale, con
riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell’anno precedente.
Nessun
sesso deve superare la percentuale del 70% del numero complessivo dei delegati.
La delibera di elezione dei delegati del Congresso,
nel caso non si raggiunga tale percentuale,
deve contenere le adeguate motivazioni.
Dove non
esiste il Comitato Regionale/interregionale o non sia possibile svolgere il
Congresso, i delegati al Congresso Nazionale saranno eletti dai Congressi
territoriali
ARTICOLO 19 - CONGRESSI TERRITORIALI
Il numero dei delegati è definito, con delibera
della Direzione Territoriale, secondo i criteri previsti dall’Art. 11 comma 1 dello
Statuto, su base proporzionale, con
riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell’anno precedente.
Ogni socio collettivo la cui affiliazione sia stata
rinnovata nell’anno sociale in cui si svolge il Congresso territoriale o nuovo
socio collettivo affiliato entro la data di convocazione del congresso
nazionale, ha diritto ad almeno un voto.
I delegati sono eletti dai soci collettivi e
dall’assemblea dei soci individuali.
I soci collettivi eleggono il/i proprio/i
delegato/i al Congresso territoriale esclusivamente tra i propri soci.
E’ obbligatoria la convocazione dell’assemblea dei
soci individuali (arbitri, istruttori, iscritti ai corsi, ecc..) le cui
modalità di svolgimento saranno fissate nei singoli regolamenti territoriali
sulla base di quanto previsto dall’Art. 9 dello statuto .
I singoli
soci, che hanno espresso il proprio voto all’interno del sodalizio al quale
appartengono, non hanno diritto al voto nelle assemblee riservate ai soci
individuali.
L’Assemblea
dei soci individuali e quelle dei soci collettivi eleggono delegati secondo i
criteri dell’Art.11 comma1 lettera b.
Il socio
individuale, che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di
convocazione del Congresso Nazionale, ha diritto ad un voto nell’Assemblea dei
soci individuali.
ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI
Il Congresso è convocato dal Presidente su delibera
della Direzione che stabilisce la data di convocazione, il luogo e le modalità
di svolgimento dei relativi congressi Nazionale, Regionale, territoriale e il
numero dei componenti dei Consigli che da essi ne discendono.
Il Congresso nazionale è convocato almeno 120
giorni prima del suo svolgimento, quello regionale/interregionale almeno 45
giorni prima del suo svolgimento e quello Territoriale almeno 30 giorni prima
del suo svolgimento.
Tra il Congresso Territoriale e il Congresso
regionale/interregionale così come tra il Congresso regionale/interregionale e
il Congresso Nazionale devono intercorrere almeno 13 giorni per la disamina di
eventuali ricorsi.
Le candidature alle cariche elettive nazionali, regionali
e territoriali dovranno essere formalizzate secondo le modalità previste all’Art.11
comma 16 dello Statuto nazionale.
L’avviso
di convocazione del Congresso Territoriale, Regionale/interregionale e
Nazionale contenente l’indicazione del luogo, della data, dell’ora di
svolgimento e degli argomenti posti all’ordine del giorno - con particolare
riferimento ad eventuali proposte di modifica dello statuto -, deve essere
portato a conoscenza di tutti gli associati con le modalità previste dal comma
9 dell’Art. 11 dello statuto.
Gruppi
di almeno il 10% degli associati aventi diritto al voto o del 10% dei delegati
che intendono proporre argomenti da inserire nell’ordine del giorno, devono
farne richiesta scritta almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del
Congresso, inviandola ai rispettivi comitati.
Il
congresso dovrà essere convocato in prima e seconda convocazione.
ARTICOLO 21 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI
Essa
verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso ed
accoglie le proposte di candidature.
ARTICOLO 22 - VALIDITA’ DEI CONGRESSI
I Congressi sono dichiarati validi sia in prima che
in seconda convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei delegati
calcolati secondo i criteri previsti dall’Art.11 comma 1 lettera b) dello
Statuto.
Qualora
non sia raggiunta la presenza della metà più uno dei delegati sia in prima che
in seconda convocazione, il Congresso dovrà essere immediatamente riconvocato e
svolto entro i 10 giorni successivi
ARTICOLO 23 – SVOLGIMENTO
Gli adempimenti obbligatori nel Congresso sono:
- nomina della presidenza dell’assemblea composta
dal Presidente, vicepresidente e segretario da effettuarsi tra i delegati al
congresso. Fino a tale nomina il congresso è presieduto dal Presidente
dell’UISP del rispettivo livello;
- nomina degli scrutatori;
- nel caso sia stato presentato un numero di
candidature inferiori agli eleggibili, il Congresso istituisce
- votazioni di eventuali mozioni;
- elezione degli organi dirigenti, dei collegi
previsti dallo statuto, e dei delegati.
Il Congresso può organizzare i propri lavori attraverso
la nomina di una o più commissioni.
Il
Congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati
presenti. Potrà proseguire con le votazioni solo al raggiungimento del quorum
di cui all’Art. 22 del presente regolamento.
Il Presidente del Congresso non può derogare
dall’ordine dei lavori messo in votazione all’inizio del Congresso.
nel numero, nell’ordine e nella durata; ha
l’obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli
argomenti in discussione.
Prima degli adempimenti di voto,
Il Presidente del Congresso
Regionale/interregionale, territoriale
e’ tenuto a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri del livello
superiore nel termine di 5 giorni dalla chiusura dei lavori, i verbali del
Congresso.
Contro presunte violazioni delle delibere di
convocazione e delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento previste
ai fini dello svolgimento dell’assemblea e’ possibile ricorrere al Collegio dei
Garanti regionale/interregionale o nazionale per le rispettive competenze.
I
ricorsi redatti in forma scritta devono essere inoltrati entro 3 giorni dalla
chiusura del Congresso ed essi devono essere decisi entro 5 giorni dal
ricevimento da parte del Collegio dei Garanti
ARTICOLO
24—PROPOSTE DI CANDIDATURE
Le candidature ai Consigli Nazionale, Regionale e
Territoriale e alla Presidenza Nazionale devono avvenire secondo le norme
dell’art11 punto 16 e pervenire per posta o per e-mail e, in forma ricettizia,
alla Commissione Verifica Poteri.
CAPO III – Norme per le elezioni e votazioni
ARTICOLO 25 – ELEZIONI
Prima dell’inizio delle operazioni di voto devono
essere nominati gli scrutatori.
In caso di voto segreto si procederà
all’allestimento dei seggi.
In questo ultimo caso i seggi saranno ordinati in
numero crescente a partire dall’uno.
Le modalità di votazione sono decise dal Presidente
dell’assemblea e possono essere: alzata di mano, appello nominale se richiesto
dal 10% degli aventi diritto, scheda segreta se richiesto dal 20% degli aventi
diritto.
Le schede per l’espressione del voto segreto debbono
essere costituite da fogli di eguale grandezza e vidimate con la firma di
almeno uno scrutatore.
Possono essere presentate più liste di candidati
ciascuna sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto. Ciascun
delegato può sottoscrivere una sola lista.
In caso di presentazione di più liste si procede
alla votazione per scrutinio segreto.
In caso di lista unica o più candidature si procede
a votazione a scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% degli aventi diritto
al voto e comunque, se il numero dei candidati supera quello degli eleggendi.
In caso di voto segreto ciascun elettore può
esprimere il voto di lista e il voto di preferenza per un numero di candidati
non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere.
Le schede che contengono un numero superiore di
preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.
In caso di più liste per il calcolo dei
rappresentanti da assegnare a ciascuna si applica il sistema proporzionale
detto di Hondt.
Al termine delle votazioni gli scrutatori
provvedono ad attribuire i seggi e
In caso di lista unica saranno considerati eletti
coloro che otterranno il maggior numero di voti.
In caso
di parità risulterà eletto il candidato del sesso che permette di conseguire o
avvicinare la quota di rappresentanza del 30% oppure il candidato maggiore di
età.
ARTICOLO 26 – VOTAZIONI
Indetta la votazione, prima della effettiva
esecuzione della votazione stessa, ogni Consigliere/delegato può motivare la
propria astensione o il proprio voto.
La votazione è di norma palese, salvo per i casi in
cui la votazione segreta sia richiesta dal 20% degli aventi diritto al voto.
La votazione palese ha luogo per alzata di mano o
per chiamata nominale se richiesto dal 10% degli aventi diritto.
La votazione segreta avviene secondo le regole di
cui all’articolo precedente.
Si
considera approvata la proposta che ottenga il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei votanti.
CAPO IV –
ARTICOLO 27 CONSULTA NAZIONALE
La consulta nazionale assolve la funzione di
verifica dello stato dell’Associazione e dello stato di attuazione dell’indirizzo programmatico.
Essa è composta:
- da tutti i componenti
- da tutti
i componenti il Consiglio Nazionale in carica al momento dello svolgimento
della Consulta;
- da tutti
i Presidenti Regionali in carica al momento dello svolgimento della Consulta o
altro nominato dalla Direzione regionale;
- da tutti
i Presidenti delle Leghe, Aree e, se eletti, dei coordinamenti di attività in
carica al momento dello svolgimento della Consulta;
- da tutti
i Presidenti dei Comitati territoriali in carica al momento dello svolgimento
della Consulta o altro delegato dal Consiglio Territoriale;
- un rappresentante per
ciascuna Lega, Area e Coordinamento di attività indicato dai rispettivi
Consigli nazionali.
ARTICOLO 28 – CONVOCAZIONE
La consulta nazionale può essere convocata almeno ogni due anni
dalla Direzione Nazionale.
L’avviso
di convocazione contenente l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e
degli argomenti posti all’ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza
di tutti gli associati con mezzo/i idoneo/i e affisso nelle sedi dei Comitati
Territoriali e Regionali/interregionali
ARTICOLO 29
L’inserimento
all’ordine del giorno di specifici argomenti può essere richiesto almeno 15
giorni prima della data di svolgimento della consulta oppure in sede di
svolgimento della stessa se richiesto dal 15% dei suoi componenti
ARTICOLO 30
Possono essere istituite Commissioni e gruppi di
lavoro su argomenti che per la loro importanza e/o complessità richiedano
approfondimenti.
ARTICOLO 31
Per lo svolgimento della discussione si applicano
le norme dettate per il Consiglio Nazionale.
CAPO V – Il Consiglio Nazionale
ARTICOLO 32 – COMPITI
il Consiglio Nazionale è il massimo organo di
programmazione e di coordinamento dell’Associazione.
Esso compie tutti gli atti consequenziali ed
inerenti all’espletamento di tale funzione.
In particolare, il Consiglio Nazionale ha i compiti
previsti dal secondo e terzo comma dell’Art. 12 e del comma 4 dell’Art 2 dello
Statuto.
ARTICOLO 33
Il Consiglio Nazionale è indetto dalla Direzione
nazionale almeno due volte all’anno ed è
convocato dal Presidente Nazionale o, qualora eletto, dal Presidente del
Consiglio.
Qualora il Presidente del Consiglio non sia stato
eletto o in caso di sua assenza, il Presidente Nazionale può proporre al
Consiglio la nomina di un presidente della seduta.
ARTICOLO 34 - MODALITÁ DI CONVOCAZIONE
Il Consiglio Nazionale è convocato con
comunicazione scritta trasmessa a mezzo fax o posta elettronica contenente
l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In
casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.
Il Consiglio Nazionale è convocato in seduta
straordinaria, su richiesta di almeno il 40% dei componenti o su richiesta dei
due terzi dei componenti della Direzione. In tal caso il Consiglio deve essere
convocato entro quindici giorni e svolto entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta. L’ordine del giorno deve obbligatoriamente riportare
l’argomento richiesto, ma può contenere anche
altri
argomenti.
ARTICOLO 35 - ORDINE DEL GIORNO
L’ordine del giorno è stabilito dalla Direzione
Nazionale.
L’ordine del giorno deve contenere la ratifica di
eventuali deliberazioni assunte dalla Direzione in materie di competenza del
Consiglio Nazionale.
Il
Presidente Nazionale o il Presidente del Consiglio Nazionale, ove eletto, deve inserire all’ordine del giorno specifici
argomenti se richiesto da almeno il 15% dei componenti il consiglio stesso
ARTICOLO 36 – COMMISSIONI
Il Consiglio può dotarsi di commissioni permanenti
o gruppi di lavoro tematici su argomenti che per la loro complessità e/o
importanza richiedano approfondimenti.
ARTICOLO 37 – VERBALE
Il Consiglio elegge due segretari tra i consiglieri
più giovani d’età, i quali sovrintendono
alla redazione del verbale sintetico che deve
contenere almeno gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni
l’oggetto e coloro che vi hanno partecipato.
Il verbale sintetico deve essere trascritto su un
libro formalmente istituito.
Ciascun membro del Consiglio Nazionale può chiedere
che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni.
Ciascun socio ha diritto di prendere visione ed
estrarre copia del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale.
In ogni caso delle riunioni del Consiglio Nazionale
deve essere curata l’integrale registrazione da conservare fino alla
svolgimento del Congresso successivo.
Ciascun membro del Consiglio Nazionale ha diritto
di ottenere a proprie spese l’integrale trascrizione di tutta o parte di
riunioni del Consiglio Nazionale o la copia della registrazione.
Il verbale deve essere allegato alla convocazione
del Consiglio successivo.
Il verbale è posto in votazione in apertura della
seduta successiva.
Ogni consigliere può chiedere la parola per
proporre rettifiche al verbale, che se approvate diventano parte integrante
dello stesso.
Quando nessuno formula osservazioni, il verbale
viene posto in votazione.
ARTICOLO 38 – PRELIMINARI
Esaurite le formalità preliminari, il Presidente
del Consiglio può svolgere comunicazioni su fatti e circostanze che possono
interessare il Consiglio Nazionale.
All’inizio della seduta e, comunque, prima della
discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, sono nominati almeno
quattro scrutatori per le possibili votazioni.
ARTICOLO 39 - SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE
Il Presidente del Consiglio mette in discussione ed
approvazione i punti all’ordine del giorno seguendo l’ordine del giorno inviato
per la convocazione del Consiglio.
L’ordine del giorno può essere modificato con
l’assenso della maggioranza dei consiglieri presenti.
Su ciascun punto all’ordine del giorno il Consiglio,
su proposta del Presidente, stabilisce le modalità di svolgimento della
discussione generale Sulla proposta delle modalità di svolgimento della
discussione sono ammessi a parlare un Consigliere contro e uno favore e per non
più di cinque minuti.
ARTICOLO 40
Terminata la discussione generale, ciascun
Consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al documento in
discussione e/o alla proposta di delibera.
L’emendamento proposto deve essere scritto e può
essere illustrato con una breve esposizione orale che non può superare i cinque
minuti.
Prima delle votazioni, possono essere fatte
dichiarazioni di voto, una a favore e una contro, con tempo massimo di tre
minuti.
Per formulazioni tendenti a modificare gli
emendamenti proposti, vale quanto stabilito per gli emendamenti.
Il Presidente del Consiglio mette in votazione
nell’ordine: i sottoemendamenti, gli emendamenti, il testo complessivo.
ARTICOLO 41 - NUMERO LEGALE
Il Consiglio è validamente riunito con la presenza
del 50% più uno dei suoi membri o con quella diversa maggioranza richiesta
dallo Statuto per la discussione di specifici argomenti.
Nel corso delle votazioni può essere richiesta da
un consigliere verifica della presenza al Consiglio del numero legale del 50
per cento più uno di consiglieri o diversa percentuale
nei casi
previsti dallo Statuto. Le deliberazioni sono valide se ottengono la
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la mozione votata
dal Presidente
ARTICOLO 42 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato
argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la
discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono
essere proposte da ciascun Consigliere prima che abbia inizio la discussione
stessa.
Quando, però, la discussione sia già iniziata le
proposte devono essere sottoscritte da dieci Consiglieri.
Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la
questione per non più di tre minuti.
Dopo il proponente possono parlare solo un
Consigliere contro e uno a favore e per non più di tre muniti ciascuno.
Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha
luogo un’unica discussione. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con
unica votazione.
Nel concorso di più questioni sospensive comunque
motivate, ha luogo un’unica discussione e il Consiglio decide con un’unica
votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.
ARTICOLO 43
I richiami al regolamento o per l’ordine del giorno
o per l’ordine dei lavori hanno la precedenza sulla discussione generale.
In tali casi possono parlare solo il proponente e
un Consigliere contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno.
ARTICOLO 44 – VOTAZIONI ED ELEZIONI
Per le
votazioni e le elezioni si applicano le norme del Capo III del presente
Regolamento
ARTICOLO 45- DIMISSIONI
Le dimissioni, qualunque sia il motivo che le ha
originate, devono essere presentate per iscritto e hanno efficacia dal momento
della loro accettazione da parte del Consiglio.
All’inizio della seduta immediatamente successiva a
quella del ricevimento, il Presidente comunica l’avvenuto ricevimento delle
dimissioni e, qualora richiesto dall’interessata/o o da altro Consigliere, apre
la discussione.
Terminata
la discussione, sono poste in votazione le proposte conseguenti. Il consiglio
potrà non accettare le dimissioni ma se queste fossero reiterate diventeranno
definitive
ARTICOLO 46 - ASSENZE E DECADENZE
I componenti del Consiglio nazionale e della
Direzione nazionale sono tenuti, senza eccezione alcuna, a partecipare alle
riunioni dei loro organismi.
Gli assenti per tre volte anche non consecutive
sono invitati dal Presidente Nazionale o, se eletto, dal Presidente del
Consiglio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato
ricevuto.
In ogni caso i Consiglieri assenti per quattro
volte anche non consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente
dell’assemblea in apertura della prima seduta successiva al verificarsi della
condizione.
In caso
di dimissioni o impedimenti si applica quanto previsto dall’Art.13 dello
Statuto
ARTICOLO 47 – SOSTITUZIONI
Il
Consiglio può cooptare consiglieri secondo quanto previsto dall’Art.12 comma 10
dello Statuto nazionale.
ARTICOLO 48
Tutti i soci UISP possono assistere al Consiglio
Nazionale senza diritto di voto e di intervento.
CAPO VI – Il/
ARTICOLO 49 - IL/
Il Presidente Nazionale dell’Associazione ha la
rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione e gli sono attribuite le
seguenti funzioni:
- esercitare
i poteri di ordinaria amministrazione
- convocare
e presiedere il Consiglio, qualora non sia previsto il Presidente del Consiglio
e
- propone al Consiglio l’attribuzione delle
funzioni vicarie;
- propone al Consiglio il Presidente del Consiglio
stesso ove previsto;
- coordina le rappresentanze esterne del rispettivo
livello associativo;
- presiedere
l’Assemblea Nazionale
- presentare
annualmente il programma dell’Associazione.
ARTICOLO 50 – ELEZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE
NAZIONALE
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso
Nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
Le candidature alla Presidenza nazionale devono
essere formalizzate per lettera alla Commissione Verifica Poteri entro la data
stabilita dalla delibera della Direzione Nazionale di convocazione del
Congresso, accompagnate da un documento di programma e sottoscritte con
dichiarazione a sostegno di Consiglieri Nazionali, i Presidenti di Comitato, i
Presidenti delle Leghe ed Aree Nazionali in numero pari ad almeno il 30% dei
componenti il Consiglio Nazionale uscente.
E’
eletto Presidente Nazionale il candidato che otterrà il 50% + 1 dei voti degli
aventi diritto, anche in presenza di più candidature. Se nessuno dei candidati
raggiunge tale percentuale di voti si procederà al ballottaggio fra i due
candidati più votati. E’ eletto presidente nazionale il candidato che al
ballottaggio otterrà il maggior numero di voti
ARTICOLO 51 - SOSTITUZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE
NAZIONALE
La sfiducia al Presidente nazionale può essere
proposta sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno la
metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.
Il documento, unitamente alle firme dei
Consiglieri, è rimesso al Presidente dell’Associazione il/la quale convoca
immediatamente
Le dimissioni contemporanee della metà più uno
dei componenti della direzione comporta la decadenza immediata del Presidente,
cui spetterà l’ordinaria amministrazione, e la convocazione della platea
congressuale per l’elezione del nuovo presidente che dovrà avvenire entro 90
giorni
CAPO VII –
ARTICOLO 52 –
Essa indice il Consiglio e il Congresso ordinario e
svolge le attività previste dall’Art. 15 dello Statuto.
ARTICOLO 53 - FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE
NAZIONALE
Essa è convocata dal Presidente Nazionale almeno
una volta ogni due mesi o qualora lo richieda la metà più uno dei suoi
componenti.
In questoultimo caso la richiesta scritta dovrà
contenere gli argomenti da inserire all’ordine del giorno e il Presidente dovrà
convocare
Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide
quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.
Le decisioni sono validamente assunte con il voto
favorevole della metà più uno dei membri presenti. In caso di parità prevale la
delibera che ha avuto il voto favorevole del Presidente
Alle riunioni della Direzione partecipa, senza
diritto di voto, il Presidente del Consiglio, qualora nominato, e, in relazione
agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone ma
senza diritto di voto.
Delle riunioni della Direzione è redatto verbale
sintetico contenete le decisioni assunte di cui deve essere data tempestiva
informazione all’associazione in modo che chiunque sia interessato ad uno
specifico argomento possa chiedere ed ottenere copia del verbale relativo a
quello specifico argomento.
CAPO VIII – Altri organismi
ARTICOLO 54 – IL/
Il Consiglio Nazionale può eleggere tra i suoi
membri il/
- convocare,
su indizione della Direzione, e presiedere il Consiglio Nazionale;
- proporre
l’istituzione e coordinare eventuali commissioni consiliari;
- vigilare
sull’applicazione delle delibere consiliari.
ARTICOLO 55 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI REGIONALI
- il
programma dell’Associazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Nazionale
- lo stato
di attuazione del programma approvato dal Consiglio Nazionale;
- le forme
di decentramento della direzione politica alle sedi territoriali;
- la
misura e le modalità di trasferimento delle risorse al territorio;
- la
gestione dei servizi e delle risorse finanziarie;
- i tempi
e le modalità della comunicazione tra le diverse strutture nazionali e quelle
territoriali nonché tra i territoriali, anche attraverso l’utilizzazione degli
strumenti informativi nazionali;
- ogni
altra materia che il Presidente ritenga di sottoporre.
ARTICOLO 56 - CONFERENZA DELLE ATTIVITA’
a) il programma dell’Associazione;
b) i criteri per l’assegnazione e la misura dei
contributi alle Leghe, Aree e Coordinamenti nonché centri e progetti nazionali
di attività;
c) il calendario e i programmi d’attività e le
grandi manifestazioni;
d) gli indirizzi generali per i rapporti con le
Federazioni del CONI e le altre Associazioni
nazionali;
e) i criteri per la costituzione delle strutture di
attività;
f) gli indirizzi generali per la predisposizione
dei regolamenti delle Leghe, Aree e
Coordinamenti;
g) il commissariamento di Leghe, Aree e
Coordinamenti nazionali.
ARTICOLO 57 – AMMINISTRATORE
Per la gestione delle risorse nazionali, su
proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale può nominare un
amministratore.
Ad esso/a compete la predisposizione del bilancio
preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all’approvazione della
Direzione e, successivamente, del Consiglio Nazionale.
Egli/ella è tenuto a fornire al Collegio dei
Revisori Contabili tutte le informazioni e i documenti richiesti per lo
svolgimento del loro compito.
ARTICOLO 58 – SEDI DECENTRATE
funzionamento e le competenze.
CAPO IX – Leghe e Aree di attività
ARTICOLO 59
Le Leghe e Aree devono
essere costituite nel rispetto dell’insediamento associativo con delibera del
Consiglio competente.
I criteri e le soglie per tale costituzione sono
deliberati, dai Consigli territoriali e regionali/interregionali e dal
Consiglio Nazionale per il livello nazionale.
Nel Caso in cui non si raggiunga la soglia per la
costituzione delle Leghe o Aree, le Direzioni competenti possono istituire
Coordinamenti di attività nominandone il
coordinatore.
La delibera di costituzione dovrà contenere le
modalità di funzionamento e di coinvolgimento dei livelli inferiori; il
coordinamento decade con il Congresso.
Le Direzioni competenti dovranno istruire il
progressivo passaggio da Coordinamento a Lega.
ARTICOLO 60
I Consigli Nazionali di Lega e di Area eletti dalle
rispettive assemblee non possono essere composti da un numero di membri
superiore a 21, Il Consiglio Nazionale di Lega e di Area può cooptare, in
sostituzione, consiglieri fino al 40%
dei suoi componenti.
ARTICOLO 61
Le deliberazioni dei Consigli delle Leghe e delle
Aree ad ogni livello sono assunte a maggioranza semplice e sono valide quando
siano presenti al momento del voto almeno il 50% più uno dei suoi componenti.
Delle riunioni dei Consigli e degli esecutivi di
ciascuna Lega, Area e Coordinamento dovrà essere redatto verbale su un apposito
registro.
ARTICOLO 62
I Consigli Nazionali delle Leghe ed Aree deliberano
i criteri per la partecipazione e le modalità di svolgimento delle assemblee,
nonché sulla proporzione dei delegati da eleggere in rapporto agli iscritti
alla Lega/Area, secondo i dati informatizzati in possesso dell’Uisp Nazionale,
compreso le schede di attività.
Ad ogni livello partecipano di diritto il
Presidente e, senza diritto di voto se non delegati, i componenti dei Consigli
uscenti.
I soci collettivi partecipano esclusivamente alle
assemblee delle discipline per le quali sono affiliati.
I Consigli a tutti i livelli devono eleggere
I delegati alle Assemblee nazionali di Lega ed Area
sono eletti dalle assemblee regionali/interregionali alle quali partecipano i
delegati eletti dalle Assemblee Territoriali.
Qualora non sia costituito il livello
regionale/interregionale e l’attività sia organizzata in più territoriali, il
Comitato Regionale/interregionale competente promuoverà l’Assemblea delle
Leghe, Aree o coordinamenti territoriali per l’elezione dei delegati
all’Assemblea regionale allo scopo di eleggere i delegati all’Assemblea nazionale
secondo le proporzioni numeriche stabilite a livello nazionale.
Le assemblee di Lega e di Area, ai diversi livelli,
sono convocate in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal presente
regolamento.
ARTICOLO 63
Le strutture di attività hanno titolarità in
relazione alla attribuzione e alla perdita delle qualifiche tecniche specifiche
relative alle attività da queste organizzate.
I Consigli delle strutture di attività dovranno
deliberare le modalità dell’esercizio di tale titolarità.
CAPO X- Collegio Nazionale dei Revisori Contabili
ARTICOLO 64 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili svolge le attività previste dall’Art 16 dello
Statuto nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili
procede alle verifiche almeno trimestralmente dandone conto in verbali che sono
trascritti in apposito libro.
In caso di dimissioni o impedimento di un
componente subentra il supplente più anziano di età.
Qualora siano esauriti i supplenti, il Consiglio
Nazionale provvederà alla nomina del componente effettivo mancante scegliendo
tra i componenti dei Collegi Regionali che ne abbiano i requisiti..
I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare
alle riunioni del Collegio ed a motivare le eventuali assenze.
I componenti del Collegio assenti per tre volte
anche non consecutive sono invitati dal Presidente del Collegio a confermare la
loro volontà di continuare a svolgere il mandato.
Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è
convocato alla sua prima riunione dal Presidente Nazionale per l’insediamento e
la nomina del Presidente del Collegio.
Il Collegio è altresì convocato dal Presidente
Nazionale in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del
Collegio.
Successivamente è convocato e presieduto dal Presidente
del Collegio.
Alle riunioni, convocate per scritto con preavviso
di almeno sette giorni presso la sede nazionale, sono tenuti a partecipare
esclusivamente i membri effettivi.
CAPO XI - Collegio dei garanti
ARTICOLO 65 - COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia e
giustizia endoassociativa e ad esso possono ricorrere solo i soci.
Nell’ambito dei compiti stabiliti all’art 17 , 6°
punto dello Statuto
a) I
Collegi dei Garanti Regionali/interregionali decidono con esclusione di ogni
altra giurisdizione su controversie insorte tra soci, organi o strutture
operative del livello rispettivo livello regionale/interregionale;
b) Il
Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado decide su controversie fra soci,
organi e strutture operative facenti capo a livelli regionali/interregionali
diversi fra loro, nonché fra organi e strutture operative del livello
nazionale.
Le decisioni del Collegio Nazionali dei Garanti di
primo grado e dei Garanti Regionale/interre-gionali vengono formulate sen-tite
le parti ed esperita l’istruttoria, con la decisione da depositarsi entro
sessanta giorni.
Quando deve essere compiuta l’istruttoria, il
Collegio può prorogare per una sola volta il termine e per non più di 60
giorni.
Nell’ambito dei compiti stabiliti all’Art 17, punti
9 e 11 dello Statuto:
c) Il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado
verifica la congruità dei Regolamenti regionali/interregionali con Statuto e
Regolamento Nazionale;
d) i Collegi dei Garanti Regionali/interregionali
verificano la congruità dei Regolamenti territoriali, ove previsti, con Statuto
e Regolamento nazionale e Regolamento regionale/interregionale di riferimento.
I Collegi dei Garanti Regionali/interregionali sono competenti, secondo quanto stabilito
all’Art 6 dello Statuto, in materia di perdita della qualifica di socio per
esclusione.
Il deferimento di un socio al Collegio dei Garanti
Regionali/interregionali competente per territorio può essere sottoscritto
dalla Direzione Territoriale che ha rilasciato la tessera o deliberato l’affiliazione
e deve essere corredato, a pena di nullità, da documentazione pertinente ed
idonea a sostanziare la richiesta di esclusione secondo i casi previsti ai
punti a) b) c) del citato Art. 6 dello Statuto.
In caso di inerzia della Direzione Territoriale il
deferimento potrà essere adottato dal livello superiore.
Qualora il Collegio dei Garanti
Regionali/interregionali ravvisi
l’esistenza delle condizioni per l’instaurazione di un procedimento, si
applicano tempi, modalità e procedure previste per i ricorsi ai successivi
articoli per mettere il socio del quale è proposta l’esclusione nelle
condizioni di esporre le proprie ragioni prima dell’adozione della delibera.
La deliberazione di esclusione deve essere
adeguatamente motivata e deve contenere la durata dell’esclusione.
La deliberazione di esclusione deve essere
comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Avverso la deliberazione di esclusione il socio può
proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti di 2°grado entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.
ARTICOLO
66 IL COLLEGIO DEI GARANTI di 2° grado
NAZIONALE
Il Collegio nazionale dei garanti di2° grado
decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, in sede di appello sulle
decisioni del Collegio dei Garanti di 1° grado nazionale e dei Collegi
Regionali/interregionali depositando la decisione entro sessanta giorni dalla
presentazione del ricorso in appello.
Il Collegio nazionale dei Garanti di 2° grado ha
inoltre funzioni consultive ed interpretative delle norme Statutarie e
regolamentari dell’associazione.
Copia di ciascun parere è conservato presso
I componenti del Collegio dei Garanti Nazionale
sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.
Il
Collegio potrà adottare un Regolamento per disciplinare il proprio
funzionamento.
ARTICOLO 67
Il Collegio dei Garanti nazionale sia di primo che
di secondo grado è composto esclusivamente da soci che non siano componenti di
alcun organo e/o organismo e non rivestano incarichi operativi ad alcun livello
dell’Associazione.
Per incarichi operativi devono intendersi quelli
svolti in modo continuativo e a fronte di un qualsiasi compenso.
Al momento dell’accettazione dell’incarico ciascun
componente del Collegio sottoscriverà dichiarazione in tal senso.
Il Congresso Nazionale elegge il Collegio Nazionale
dei Garanti di primo e secondo grado composto da tre membri effettivi e due
supplenti.
I componenti effettivi eleggono al loro interno un
Presidente.
In caso di dimissioni o impedimento di un
componente subentra il supplente più anziano per età.
ARTICOLO 68 - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI IL
COLLEGIO
Il Collegio ha diritto di ottenere dagli organi e
dalle strutture dell’UISP ad ogni livello, tutte le notizie e le informazioni
in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti che
possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni a loro sottoposte,
sotto il vincolo della riservatezza.
I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare
alle riunioni del Collegio e a motivarne le eventuali assenze.
I componenti del Collegio assenti per tre volte
anche non consecutive sono invitati dal Presidente del Collegio a confermare la
loro volontà di continuare a svolgere il mandato.
ARTICOLO 69 – SEGRETERIA
Con decisione della
Direzione Nazionale
Il Collegio Nazionale dei Garanti si dota di una
Segreteria l’ubicazione della quale deve essere portata a conoscenza
dell’intera Associazione.
Responsabile della segreteria è un componente del
Collegio eletto dallo stesso.
ARTICOLO 70 - FORMA DEL RICORSO
Il ricorso al Collegio, sottoscritto a pena di
nullità dagli interessati, deve contenere il preciso svolgimento delle domande
e delle questioni sulle quali si chiede il parere e/o la decisione e deve
essere corredato della documentazione necessaria, salva la facoltà del Collegio
di richiedere l’acquisizione di documentazione integrativa.
Salvo i casi in cui lo Statuto preveda termini o
modalità diversi, il termine per ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti è
di 30 giorni dalla data in cui l’interessato abbia avuto piena conoscenza del
provvedimento avverso il quale intende ricorrere.
Il ricorso è proposto mediante deposito nella
segreteria del Collegio o invio a mezzo posta certificata.
ARTICOLO 71 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il controinteressato può presentare le proprie
controdeduzioni e le eventuali domande connesse, corredate della relativa
documentazione, entro i venti giorni successivi alla ricezione del ricorso.
Le seconde memorie e documenti possono essere
presentati dalle parti entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al
precedente comma.
Per motivate ragioni d’urgenza il Collegio può
ridurre alla metà i termini per le memorie.
Il Presidente convoca il Collegio in modo da
rispettare il termine entro il quale il ricorso deve essere deciso.
Della convocazione del Collegio è data comunicazione
alle parti con anticipo di almeno dieci giorni o, in caso di urgenza, di tre
giorni.
Le parti possono richiedere diritto di illustrare
oralmente al Collegio, anche mediante un rappresentante, le proprie
conclusioni.
ARTICOLO 72 – ISTRUTTORIA
La raccolta delle prove, le verificazioni e gli
altri accertamenti e chiarimenti istruttori che si riconoscono necessari
possono essere delegati a uno o più dei componenti il Collegio.
Le parti sono avvisate dell’eventuale decisione di
procedere all’istruttoria.
Nel caso di cui al precedente comma il Collegio,
ove ne ravvisi la necessità, può accordare un termine per la presentazione di
memorie successivamente al compimento dell’istruttoria.
Terminata l’istruttoria, si procede secondo quanto
previsto dal precedente articolo.
ARTICOLO 73 - PRONUNCE DEL COLLEGIO
Ove i termini delle domande e delle questioni non
siano sufficientemente definiti, il Collegio richiede, se del caso, ulteriori
accertamenti e chiarimenti istruttori.
Se la decisione sia pregiudizialmente condizionata
dalla risoluzione di controversie che non possono formare oggetto di giudizio
da parte del Collegio, questo sospende la pronuncia.
ARTICOLO 74
Il Collegio giudica secondo lo Statuto e il
Regolamento Nazionale e secondo equità.
Il Collegio deve pronunciare il lodo nel termine di
60 giorni dal deposito del ricorso.
Quando deve essere compiuta l’istruttoria, il
Collegio può prorogare per una sola volta il termine e per non più di 60
giorni.
ARTICOLO 75 - FORMA DEL LODO
Il lodo, redatto per scritto deve contenere:
a) il numero progressivo del ricorso risultante dal
protocollo di cui all’Art71 del
presente regolamento;
b) l’indicazione delle parti;
c) l’indicazione delle domande e dei quesiti
relativi;
d) la pronuncia, composta dal dispositivo e della relativa
motivazione;
e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore,
ove nominato.
ARTICOLO 76– TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA
I Collegi Nazionali dei Garanti di 1° e 2° grado in
seduta congiunta al momento del loro insediamento determinano il Collegio
Regionale/interregionale competente in caso di
inattività e/o impossibilità di funzionamento di un Collegio
regionale/interregionale.
Il ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di
trasferimento della competenza, deve essere proposto al Collegio nazionale dei
garanti di 1° grado, a pena di nullità, entro 15 giorni dal verificarsi della
condizione e deve essere deciso dal Collegio medesimo entro 30 giorni dal suo
ricevimento.
ARTICOLO 77 – FUNZIONI CONSULTIVE
Le funzioni consultive e interpretative delle norme
statutarie e regolamentari dell’Associazione sono svolte dal Collegio Nazionale
di secondo grado su quesiti formulati dal Presidente Nazionale o da Consiglieri
Nazionali con specifico riferimento a questioni di rilevanza nazionale.
Copia del parere è conservato presso
pubblicato e ciascun socio ne può chiedere copia.
ARTICOLO
78 – COLLEGIO ARBITRALE
Ai sensi
di quanto previsto dal comma 12 dell’Art. 17 dello statuto, le controversie che
contrappongano la uisp o suoi organi o livelli a propri associati non
rientranti tra le competenze dei garanti saranno devolute ad un collegio
arbitrale, che agirà da amichevole compositore,
composto da tre componenti, di cui due nominati dalle parti e il terzo,
di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina sarà
devoluta al Presidente del collegio nazionale di secondo grado.
TITOLO
III – COMMISSARIAMENTO
ARTICOLO 79
I
Comitati Regionali/Interregionali, i Comitati Territoriali, le Leghe e le Aree
di Attività a tutti i livelli possono essere commissariati secondo quanto
previsto dall’Art 19 dello Statuto nazionale.
In caso di inerzia del livello
regionale/interregionale territorialmente competente, il Consiglio Nazionale
può deliberare il commissariamento di un Comitato territoriale.
La richiesta di commissariamento può essere
proposta al Consiglio nazionale:
- dalla Direzione Nazionale;
- o da almeno il 30% dei componenti il Consiglio
stesso;
ed approvata con il voto favorevole del 60% dei
componenti.
Nella stessa seduta il Consiglio Nazionale nomina
il Commissario al quale sono attribuiti
i compiti e le funzioni di cui al precedente articolo e la durata e i poteri.
Nella stessa seduta il Consiglio Nazionale, con
delibera, nomina il Commissario,
stabilisce la durata le funzioni e i poteri.
TITOLO IV – TRASPARENZA E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
ARTICOLO 80
I Comitati Territoriali sono tenuti a chiedere, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
ai soggetti collettivi che si affiliano i dati anagrafici e l’indicazione della
disciplina sportiva praticata da ciascun socio.
I dati
dei soci collettivi e individuali, opportunamente informatizzati, trascritti e conservati, devono essere messi
a disposizione in via informatica dell’Ufficio tesseramento nazionale e del
Comitato Regionale/interregionale territorialmente competente.
ARTICOLO 81
Delle riunioni di ogni organismo è redatto il
verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni,
indicando l’oggetto della discussioni e coloro che vi hanno partecipato.
Ciascun componente dell’organismo può chiedere che
nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni.
ARTICOLO 82
Allo scopo di assicurare la pubblicità degli atti,
è garantito ad ogni socio che vi abbia interesse, l’accesso ai verbali delle
riunioni degli organismi associativi.
Tale diritto si esercita mediante richiesta da
formulare all’organismo direttamente interessato.
Chi presiede l’organismo è tenuto/a a consegnare
copia dei documenti richiesti entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
Il diritto di accesso agli atti associativi è
gratuito.
ARTICOLO 83 – ESCLUSIONE
Le disposizioni degli Artt. 81 e 82 non si
applicano al Collegio dei Garanti.
ARTICOLO 84
Al fine di garantire una effettiva rappresentanza a
tutte le realtà, differenze e diverse sensibilità esistenti all’interno
dell’Associazione, è riconosciuta a tutti i componenti dell’Associazione la
possibilità di utilizzare agli strumenti di informazione e di servizio
dell’UISP.
TITOLO V - NORME PER
ARTICOLO 85- FINALITÀ ED OBIETTIVI
Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità
previste dallo Statuto l’UISP organizza e gestisce la formazione professionale,
l’aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere,
soci.
L’UISP riconosce esclusivamente la formazione e
l’aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica
normativa approvata dal Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 86
Le attività esercitate di cui all’Art2 dello
Statuto devono svolgersi con l’impiego di educatori, tecnici, operatori,
istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all’articolo
precedente.
ARTICOLO 87 - I SOGGETTI
I comitati sono i soggetti competenti al rilevamento
dei bisogni, al coordinamento, alla promozione ed alla verifica della
formazione. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati devono tenere conto
del parere delle strutture di attività.
Per la gestione delle attività di formazione il
Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un
coordinatore nazionale.
TITOLO VII – POTERI DI AMMINISTRAZIONE DEI LIVELLI
DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 88
Al
Presidente nazionale, regionale/interregionale e territoriale è attribuito in
via autonoma sulle materie non assegnate dallo statuto o dal presente
regolamento alla competenza specifica di organi della Uisp, il potere di
ordinaria amministrazione e, previa deliberazione del Consiglio del rispettivo
livello, il potere di straordinaria amministrazione
ARTICOLO 89 - POTERI DI FIRMA – DELEGHE
Il Presidente nazionale, regionale/interregionale e
territoriale può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla
gestione di conti correnti bancari e/o postali.
ARTICOLO 90
Le Leghe, Aree e Coordinamenti a tutti i livelli
operano esclusivamente con conti correnti bancari o postali intestati e gestiti
dall’UISP.
ARTICOLO 91 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’annualità dell’esercizio sociale per i diversi
livelli viene stabilita dai rispettivi Regolamenti facendo riferimento all’anno
solare (1/01 – 31/12) o all’anno sportivo (1/9 – 31/8).
L’esercizio sociale del livello nazionale ha inizio
il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO 92 - BILANCIO NAZIONALE DI PREVISIONE
Il bilancio di previsione, predisposto dalla
Direzione sulla base dei programmi, è deliberato dal Consiglio Nazionale entro
il 30 novembre dell’anno precedente a cui si riferisce.
I programmi delle attività e i relativi prospetti
economici di Leghe, Aree, Coordinamenti e settori di attività dovranno
pervenire all’amministrazione nazionale almeno 30 giorni prima la data di
approvazione del bilancio.
Le Leghe, Aree, Coordinamenti e i settori di
attività, conosciuto il bilancio preventivo, dovranno approvare ed inviare il
proprio bilancio di previsione entro il 31 dicembre.
In caso di mancata approvazione del bilancio di
previsione nei termini e comunque in tempo per consentire il controllo
dell’attività, le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base
del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, nella misura massima di
un dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese
necessarie ed inderogabili.
In tale ipotesi, comunque, la responsabilità circa
i criteri di valutazione sulla necessità ed inderogabilità della spesa ricadono
solidamente sul Presidente e qualora nominato sull’Amministratore.
ARTICOLO 93 BILANCIO DI PREVISIONE DEI COMITATI
I Comitati regionali/interregionali e territoriali
approvano il proprio bilancio di previsione almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’esercizio;
In caso di mancata approvazione del bilancio di
previsione le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del
bilancio di previsione dell’esercizio precedente, nella misura massima di un
dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese
necessarie ed inderogabili.
In tale ipotesi, comunque la responsabilità circa i
criteri di valutazione sulla necessità ed inderogabilità della spesa ricadono
solidamente sul Presidente e qualora nominato sull’Amministratore.
ARTICOLO 94 – BILANCIO NAZIONALE CONSUNTIVO
Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e
deve contenere tutti i movimenti economici relativi all’attività dell’UISP
compresi i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti.
Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio
Nazionale entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.
A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il
bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla
chiusura dell’esercizio.
Le Leghe, Aree e Coordinamenti dovranno procedere
alla redazione dei propri conti consuntivi entro il 28 febbraio.
Al bilancio consuntivo è allegato l’inventario dei
beni mobili ed immobili.
Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla
relazione scritta del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.
ARTICOLO 95
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
nazionale devono essere inviati ai Consiglieri almeno una settimana prima dello
svolgimento del Consiglio Nazionale. I bilanci delle aziende nazionali della
UISP, una volta approvati dagli organismi preposti, devono essere allegati al
Bilancio Nazionale.
ARTICOLO 96 BILANCIO CONSUNTIVO DEI COMITATI
Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e
deve contenere tutti i movimenti economici relativi all’attività dell’UISP
compresi i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti.
I Comitati regionali/interregionali e territoriali
approvano il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il
bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla
chiusura dell’esercizio.
Al bilancio consuntivo è allegato l’inventario dei
beni mobili ed immobili.
Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla
relazione scritta del Collegio dei Revisori Contabili del rispettivo livello.
Il bilancio, unitamente all’inventario dei beni
mobili ed immobili, deve essere trasmesso al livello superiore competente per
territorio entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione.
ARTICOLO 97 REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
Analogamente
approva i criteri per l’attivazione di collaborazioni professionali, i
criteri per i compensi e per i rimborsi spese.
TITOLO VII – INCOMPATIBILITA’ E INELEGGIBILITA’
ARTICOLO 98
Le incompatibilità sono regolamentate dall’Art.27
dello Statuto Nazionale.
ARTICOLO 99 – PROCEDIMENTO
Qualora si verifichi una delle incompatibilità
previste dall’Art.27 dello Statuto, il Presidente del Comitato che ha
rilasciato la tessera, autonomamente o su segnalazione, rivolge formale
richiesta all’interessato perché elimini l’incompatibilità assegnando allo
stesso un termine massimo di 30 giorni per provvedere.
Qualora alla scadenza di detto termine non sia
stata eliminata la causa di incompatibilità, il Presidente del Comitato
provocherà sulla questione una deliberazione del Consiglio Territoriale avanti
il quale l’interessato potrà esporre le proprie ragioni.
L’eventuale dichiarazione di incompatibilità è
trasmessa immediatamente al presidente dell’organismo/i di cui fa parte
l’interessato in relazione alla incompatibilità.
Avverso la decisione può essere proposto ricorso al
Collegio dei Garanti regionale/interregionale nei tempi e con le modalità previste
dal presente regolamento.
In caso di inerzia del Presidente il Collegio
regionale/interregionale, sollecitato il Presidente, provvede autonomamente.
in caso di inerzia del Collegio dei Garanti
regionale/interregionale provvede il Collegio Nazionale dei Garanti.
Qualora
l’interessato non provveda, così come richiesto, ad eliminare l’incompatibilità nei termini
assegnati lo stesso decadrà dall’incarico cui è stato eletto o nominato per
ultimo in ordine di tempo.
ARTICOLO 100 – INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
Le incompatibilità e
ineleggibilità sono regolamentate dall’Art.14 comma 2, dall’Art.27 dello
Statuto nazionale e dall’Art.8 comma 3 del presente regolamento.