REGOLAMENTO NAZIONALE

Approvato dal Consiglio nazionale del 16-17 dicembre 2006

 

 

 

TITOLO I – IL SOCIO

 

ARTICOLO 1 – ASSOCIAZIONE

Le persone fisiche che intendono associarsi all’UISP, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto, dovranno rivolgersi al Comitato territorialmente competente per residenza o attività o ai soci collettivi affiliati all’UISP, i quali provvederanno a rilasciare la tessera annuale previo pagamento della quota associativa.

E’ esclusa l’adesione temporanea sotto qualsiasi forma.

Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le medesime modalità

 

ARTICOLO 2 – AFFILIAZIONE

I soggetti collettivi, individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto Uisp, che intendano associarsi per la prima volta alla Uisp dovranno presentare richiesta di affiliazione al Comitato competente per territorio.

Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata la copia:

a)      dell’atto costitutivo e dello statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e non contenere principi e finalità in contrasto con lo statuto dell’Uisp ed essere in regola con le norme di legge in vigore

b)      del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante

c)       del documento d’identità del legale rappresentante

I Soggetti collettivi dovranno provvedere al tesseramento di tutti i componenti del proprio Consiglio Direttivo.

La Direzione Territoriale deciderà sulle domande di nuove affiliazioni presentate dai soggetti collettivi, sentite le strutture di attività interessate.

L’accettazione della richiesta previo pagamento della quota associativa dà diritto al socio collettivo di ottenere una dichiarazione dell’Uisp nazionale comprovante l’avvenuta affiliazione.

I soggetti collettivi dovranno annualmente provvedere alla riaffiliazione mediante presentazione di apposito modulo e versamento della quota associativa.

Saranno tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato territoriale competente per territorio, intendendosi come tale quello avente giurisdizione sul territorio dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale, ogni variazione del proprio statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica.

Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello della Uisp.

Il Comitato, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di rinnovo dell’affiliazione annuale o l’accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata della Direzione, non accettare tale domanda.

Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di prima affiliazione/rinnovo annuale potrà essere proposto ricorso al livello superiore competente per territorio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

 

 

 

ARTICOLO 3 – COMPETENZA TERRITORIALE

L’accettazione della richiesta di affiliazione di un soggetto collettivo ad un Comitato diverso da quello competente per territorio è subordinata ad un accordo scritto fra il Comitato competente e quello al quale viene avanzata la richiesta di affiliazione.

Tale accordo deve contenere le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano l’eccezione.

In caso di mancato accordo, il soggetto collettivo interessato potrà rivolgersi alla Direzione Regionale per i Comitati della medesima regione per far dichiarare la sussistenza delle motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che rendono opportuna o necessaria l’eccezione.

In caso di mancato accordo tra Comitati appartenenti a regioni differenti, la richiesta di affiliazione può essere accettata esclusivamente dal Comitato competente per territorio.

Fermo restando quanto definito dall’Art8 punto 1 e dall’Art12 punto 4 dello Statuto è compito del Consiglio Regionale, qualora non già definiti dai rispettivi congressi, stabilire i confini territoriali.

 

ARTICOLO 4 – MARCHIO E DENOMINAZIONE

Il marchio UISP regolarmente registrato e la denominazione Unione Italiana Sport Per tutti (già Unione Italiana Sport Popolare) e i marchi e le denominazioni delle manifestazioni nazionali sono di esclusiva titolarità dell’UISP; potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri organi territoriali e regionali/interregionali. Le associazioni affiliate, se regolarmente autorizzate dai Comitati competenti, possono utilizzare il marchio e la denominazione accompagnandoli con la dicitura “AFFILIATO UISP”

I soggetti collettivi affiliati non costituiti in forma associativa che intendano utilizzare la denominazione e il marchio UISP nella ragione sociale dovranno presentare domanda al Presidente Nazionale allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’affiliazione e specificando le concrete modalità di utilizzo.

La richiesta deve essere inserita nell’ordine del giorno del Consiglio Nazionale immediatamente successivo alla richiesta.

In caso di urgenza, sulla richiesta può provvedere la Direzione Nazionale, sentito il parere del Comitato territorialmente competente.

Tale decisione dovrà essere inserita per la ratifica nell’ordine del giorno del Consiglio Nazionale immediatamente successivo.

Il marchio dell’Uisp e delle Leghe/Aree di attività possono essere modificati su decisione del Consiglio nazionale.

 

ARTICOLO 5 – ADESIONE DI SOGGETTI COLLETTIVI DI 2° GRADO

La Direzione Nazionale potrà, motivandolo, sentite le strutture di attività interessate, deliberare l’ammissione di soggetti collettivi di secondo grado dotati di proprie basi associative sul territorio. 

La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione, i diritti elettorali e l’ammontare delle quote associative di pertinenza nazionale. Detta delibera dovrà essere comunicata ai Comitati Regionali per le decisioni di loro competenza e al Consiglio Nazionale alla prima seduta successiva.

I soggetti collettivi a carattere regionale/interregionale con proprie basi associative devono avanzare la richiesta di adesione alla Direzione Regionale/interregionale territorialmente competente che deciderà al riguardo indicando anche i costi e le modalità di pertinenza regionale per il rilascio delle tessere.

Detta delibera dovrà essere comunicata ai Comitati Territoriali per le decisioni di loro competenza e al Consiglio Regionale alla prima seduta successiva.

Le basi associative dei soggetti collettivi di secondo grado che intendono associarsi dovranno, comunque, presentare richiesta al Comitato Territoriale competente versando le quote associative ivi stabilite.

 

ARTICOLO 6 – LE QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote e i contributi associativi comunque versati sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI TESSERAMENTO

Il Consiglio Nazionale approva annualmente, di norma, entro il 30 aprile, la tipologia delle tessere e delle affiliazioni, i servizi ai soci contenuti nel tesseramento nazionale e i costi nazionali di prelievo per i Comitati.

Il Consiglio Regionale approva annualmente, di norma, entro il 30 maggio le modalità di tesseramento ed i relativi costi.

 

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEL SOCIO

La qualifica di socio, persona fisica o soggetto collettivo, dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

- a partecipare all’elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l’elezione di propri delegati alle istanze congressuali;

- i soci persone fisiche possono essere delegati ai congressi ed eletti negli organi

dirigenti a tutti i livelli associativi.

Hanno diritto al voto e sono eleggibili i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

Prima dell’elezione il candidato deve dichiarare ai votanti l’eventuale situazione di incompatibilità prevista dall’Art 27 dello Statuto. Se eletto, l’incompatibilità deve essere risolta, pena la decadenza, entro 30 gg.

 

ARTICOLO 9 - DOVERI DEL SOCIO

I soci persone fisiche e i soci collettivi sono tenuti:

- all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della UISP o/e derivanti dall’attività svolta.

 

ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio persona fisica o collettiva si perde nei casi previsti dall’Art. 6 dello Statuto.

La perdita della qualifica di socio ha efficacia per tutti i livelli dell’Associazione.

Chi perde la qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non ha diritto di ottenere la restituzione dei contributi versati né ha diritti sul patrimonio sociale

La Direzione Territoriale competente potrà rifiutare il rinnovo della tessera associativa o dell’affiliazione in tutti quei casi in cui l’associato, porterebbe discredito al buon nome della Uisp o non rispettasse le norme di legge, lo statuto, i regolamenti, le delibere assunte dagli organismi dell’Uisp o entro giorni 30 dal rifiuto, il richiedente potrà impugnare la delibera avanti il collegio dei Garanti regionale/interregionale

 

 

 

ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE

L’esclusione del socio individuale o collettivo è deliberata dal Collegio dei garanti regionale/interregionale su deferimento della Direzione Territoriale che ha rilasciato la tessera o deliberato l’affiliazione qualora sia constatato:

- un comportamento contrastante con le norme di legge  e/o le finalità e i principi dell’associazione;

- l’inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;

- l’inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell’Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell’UISP;

- intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo statuto dell’UISP o con le norme di legge vigenti in materia;

- il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

In caso di inerzia della Direzione Territoriale il deferimento potrà essere adottato dal livello superiore.

In ogni caso il socio del quale è proposta l’esclusione deve poter essere messo nelle condizioni di esporre le proprie ragioni prima dell’adozione della delibera.

La deliberazione di esclusione deve essere adeguatamente motivata. Il socio escluso potrà richiedere nuovamente il tesseramento solo se ed in quanto saranno venuti meno i motivi che hanno causato l’esclusione.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la deliberazione il socio o la Direzione Territoriale possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti nazionale di secondo grado entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione stessa.

 

ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE

La sospensione è la disposizione con cui la direzione territorialmente competente, in attesa del Giudizio del collegio dei Garanti, delibera di sospendere l’efficacia del tesseramento o dell’affiliazione all’UISP in presenza di circostanze che renderebbero possibile l’esclusione e qualora l’inerzia renda probabile un aggravarsi delle conseguenze. Il provvedimento di sospensione non potrà, comunque, superare i 90 giorni.

In casi di particolare gravità o di inerzia da parte della Direzione territorialmente competente, il provvedimento può essere deliberato dalla Direzione regionale/interregionale di appartenenza Qualora le circostanze che rendessero possibile l’esclusione abbiano rilevanza nazionale e l’inerzia dei Comitati interessati renda probabile un aggravarsi delle conseguenze, la sospensione può essere deliberata dalla Direzione Nazionale.

In ogni caso il provvedimento ha carattere cautelare e perde efficacia qualora non sia ratificato dal Collegio dei garanti competente entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione all’interessato, comunicazione che deve avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale caso il socio (persona fisica o collettivo) non può svolgere per alcun titolo, alcuna attività all’interno dell’UISP a nessun livello.

Il Presidente, qualora venga a conoscenza – anche su segnalazione dei settori di attività - di fatti e/o circostanze che potrebbero avere come conseguenza la esclusione e/o la sospensione del socio, deve convocare senza indugio  la Direzione per le deliberazioni conseguenti, restando responsabile delle eventuali conseguenze del suo ritardo.

 

TITOLO II – ORGANI E FUNZIONI

CAPO I – Il Congresso

 

ARTICOLO 13 - IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell’Associazione.

Esso è convocato ordinariamente ogni quattro anni entro il 30 giugno. Vi partecipano i delegati degli associati secondo quanto previsto dalla lettera a) e b) del primo comma dell’Art. 11 dello Statuto.

Il Congresso nazionale ha i compiti e le funzioni previste al comma 6 dell’Art.11 dello Statuto. Prima di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio Nazionale, il Congresso provvede a determinarne il numero.

 

ARTICOLO 14 - CONGRESSO STRAORDINARIO

Il Congresso straordinario può essere richiesto per iscritto dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio Nazionale, oppure dalla maggioranza dei due terzi della Direzione nazionale oppure dal 30% degli associati aventi diritto al voto.

Il documento, unitamente alle firme dei richiedenti è inviato al Presidente dell’Associazione il/la quale convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta la Direzione Nazionale per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento a proposito del Congresso ordinario.

Tale Direzione Nazionale dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Congresso straordinario si svolge secondo le norme dettate per il Congresso ordinario.

 

 

CAPO II – Norme congressuali

 

ARTICOLO 15 – PARTECIPAZIONE

Partecipano e hanno diritto di voto le persone fisiche e i soci collettivi.

Possono essere delegati ai Congressi le persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell’anno sociale in cui si svolge il Congresso alla data di svolgimento del congresso territoriale.

Tutte le tessere sociali sono valide se inviate (per via informatica) all’Uisp nazionale tesseramento nei tempi stabiliti dalla delibera nazionale di convocazione del Congresso.

Ogni partecipante può esprimere un solo voto.

Partecipano di diritto il Presidente e, se eletti, il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Leghe , Aree di attività e Coordinamenti.

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto se non delegati, i componenti dei Consigli uscenti purché regolarmente tesserati.

 

ARTICOLO 16 - ELEZIONE DEI DELEGATI

L’elezione dei delegati per il congresso nazionale avviene nei congressi regionali. In caso di indisponibilità, chiaramente manifestata,  a partecipare da parte di un delegato al congresso, subentra il primo dei delegati non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi oppure secondo l’ordine risultante dal verbale di elezione.

 

 

ARTICOLO 17 - CONGRESSO NAZIONALE

Il numero dei delegati è definito, con delibera della Direzione Nazionale, secondo i criteri previsti dall’Art. 11 comma primo dello Statuto, su base proporzionale,  con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell’anno precedente.

Nessun sesso deve superare la percentuale del 70% del numero complessivo dei delegati.

La delibera di elezione dei delegati, nel caso non si raggiunga tale percentuale,  deve contenere le adeguate motivazioni.

 

ARTICOLO 18 - CONGRESSI REGIONALI/INTERREGIONALI

I Congressi regionali/interregionali si svolgono al termine dei Congressi territoriali. Nel caso si tratti di congressi costitutivi di Comitati regionali/interregionali, essi sono convocati dalla Direzione Nazionale in accordo con i Comitati territoriali interessati.

Il numero dei delegati è definito, con delibera della Direzione Regionale, secondo i criteri previsti dall’Art.11 comma 1 dello Statuto, su base proporzionale,  con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell’anno precedente.

Nessun sesso deve superare la percentuale del 70% del numero complessivo dei delegati.

La delibera di elezione dei delegati del Congresso, nel caso non si raggiunga tale percentuale,  deve contenere le adeguate motivazioni.

Dove non esiste il Comitato Regionale/interregionale o non sia possibile svolgere il Congresso, i delegati al Congresso Nazionale saranno eletti dai Congressi territoriali

 

ARTICOLO 19 - CONGRESSI TERRITORIALI

Il numero dei delegati è definito, con delibera della Direzione Territoriale, secondo i criteri previsti dall’Art. 11 comma 1 dello Statuto, su base proporzionale,  con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell’anno precedente.

Ogni socio collettivo la cui affiliazione sia stata rinnovata nell’anno sociale in cui si svolge il Congresso territoriale o nuovo socio collettivo affiliato entro la data di convocazione del congresso nazionale, ha diritto ad almeno un voto.

I delegati sono eletti dai soci collettivi e dall’assemblea dei soci individuali.

I soci collettivi eleggono il/i proprio/i delegato/i al Congresso territoriale esclusivamente tra i propri soci.

E’ obbligatoria la convocazione dell’assemblea dei soci individuali (arbitri, istruttori, iscritti ai corsi, ecc..) le cui modalità di svolgimento saranno fissate nei singoli regolamenti territoriali sulla base di quanto previsto dall’Art. 9 dello statuto .

I singoli soci, che hanno espresso il proprio voto all’interno del sodalizio al quale appartengono, non hanno diritto al voto nelle assemblee riservate ai soci individuali.

L’Assemblea dei soci individuali e quelle dei soci collettivi eleggono delegati secondo i criteri dell’Art.11 comma1 lettera b.

Il socio individuale, che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del Congresso Nazionale, ha diritto ad un voto nell’Assemblea dei soci individuali.

 

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

Il Congresso è convocato dal Presidente su delibera della Direzione che stabilisce la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento dei relativi congressi Nazionale, Regionale, territoriale e il numero dei componenti dei Consigli che da essi ne discendono.

 

Il Congresso nazionale è convocato almeno 120 giorni prima del suo svolgimento, quello regionale/interregionale almeno 45 giorni prima del suo svolgimento e quello Territoriale almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

Tra il Congresso Territoriale e il Congresso regionale/interregionale così come tra il Congresso regionale/interregionale e il Congresso Nazionale devono intercorrere almeno 13 giorni per la disamina di eventuali ricorsi.

Le candidature alle cariche elettive nazionali, regionali e territoriali dovranno essere formalizzate secondo le modalità previste all’Art.11 comma 16 dello Statuto nazionale.

L’avviso di convocazione del Congresso Territoriale, Regionale/interregionale e Nazionale contenente l’indicazione del luogo, della data, dell’ora di svolgimento e degli argomenti posti all’ordine del giorno - con particolare riferimento ad eventuali proposte di modifica dello statuto -, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati con le modalità previste dal comma 9 dell’Art. 11 dello statuto.

Gruppi di almeno il 10% degli associati aventi diritto al voto o del 10% dei delegati che intendono proporre argomenti da inserire nell’ordine del giorno, devono farne richiesta scritta almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del Congresso, inviandola ai rispettivi comitati.

Il congresso dovrà essere convocato in prima e seconda convocazione.

 

ARTICOLO 21 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Direzione all’atto di deliberare la convocazione del Congresso a tutti i livelli nomina la Commissione Verifica Poteri composta da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti scelti tra soci non delegati.

Essa verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso ed accoglie le proposte di candidature.

 

ARTICOLO 22 - VALIDITA’ DEI CONGRESSI

La Commissione Verifica Poteri provvede alla relazione di validità del relativo congresso.

I Congressi sono dichiarati validi sia in prima che in seconda convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei delegati calcolati secondo i criteri previsti dall’Art.11 comma 1 lettera b) dello Statuto.

Qualora non sia raggiunta la presenza della metà più uno dei delegati sia in prima che in seconda convocazione, il Congresso dovrà essere immediatamente riconvocato e svolto entro i 10 giorni successivi

 

ARTICOLO 23 – SVOLGIMENTO

Gli adempimenti obbligatori nel Congresso sono:

- nomina della presidenza dell’assemblea composta dal Presidente, vicepresidente e segretario da effettuarsi tra i delegati al congresso. Fino a tale nomina il congresso è presieduto dal Presidente dell’UISP del rispettivo livello;

- nomina degli scrutatori;

- nel caso sia stato presentato un numero di candidature inferiori agli eleggibili, il Congresso istituisce la Commissione elettorale con il compito di integrare la lista così da raggiungere il numero dei componenti il Consiglio precedentemente stabilito;

- votazioni di eventuali mozioni;

- elezione degli organi dirigenti, dei collegi previsti dallo statuto, e dei delegati.

Il Congresso può organizzare i propri lavori attraverso la nomina di una o più commissioni.

 

Il Congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati presenti. Potrà proseguire con le votazioni solo al raggiungimento del quorum di cui all’Art. 22 del presente regolamento.

Il Presidente del Congresso non può derogare dall’ordine dei lavori messo in votazione all’inizio del Congresso. La Presidenza del Congresso ha il diritto di regolare gli interventi

nel numero, nell’ordine e nella durata; ha l’obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione.

Prima degli adempimenti di voto, la Commissione Verifica Poteri comunica il numero dei delegati presenti che hanno partecipato al Congresso ed il raggiungimento del numero legale.

Il Presidente del Congresso Regionale/interregionale, territoriale  e’ tenuto a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri del livello superiore nel termine di 5 giorni dalla chiusura dei lavori, i verbali del Congresso.

Contro presunte violazioni delle delibere di convocazione e delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento previste ai fini dello svolgimento dell’assemblea e’ possibile ricorrere al Collegio dei Garanti regionale/interregionale o nazionale per le rispettive competenze.

I ricorsi redatti in forma scritta devono essere inoltrati entro 3 giorni dalla chiusura del Congresso ed essi devono essere decisi entro 5 giorni dal ricevimento da parte del Collegio dei Garanti

 

ARTICOLO 24—PROPOSTE DI CANDIDATURE

Le candidature ai Consigli Nazionale, Regionale e Territoriale e alla Presidenza Nazionale devono avvenire secondo le norme dell’art11 punto 16 e pervenire per posta o per e-mail e, in forma ricettizia, alla Commissione Verifica Poteri.

 

 

CAPO III – Norme per le elezioni e votazioni

 

ARTICOLO 25 – ELEZIONI

Prima dell’inizio delle operazioni di voto devono essere nominati gli scrutatori.

In caso di voto segreto si procederà all’allestimento dei seggi.

In questo ultimo caso i seggi saranno ordinati in numero crescente a partire dall’uno.

Le modalità di votazione sono decise dal Presidente dell’assemblea e possono essere: alzata di mano, appello nominale se richiesto dal 10% degli aventi diritto, scheda segreta se richiesto dal 20% degli aventi diritto.

Le schede per l’espressione del voto segreto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza e vidimate con la firma di almeno uno scrutatore.

Possono essere presentate più liste di candidati ciascuna sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto. Ciascun delegato può sottoscrivere una sola lista.

In caso di presentazione di più liste si procede alla votazione per scrutinio segreto.

In caso di lista unica o più candidature si procede a votazione a scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% degli aventi diritto al voto e comunque, se il numero dei candidati supera quello degli eleggendi.

In caso di voto segreto ciascun elettore può esprimere il voto di lista e il voto di preferenza per un numero di candidati non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere.

Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.

 

In caso di più liste per il calcolo dei rappresentanti da assegnare a ciascuna si applica il sistema proporzionale detto di Hondt.

Al termine delle votazioni gli scrutatori provvedono ad attribuire i seggi e la Presidenza  proclamare gli eletti.

In caso di lista unica saranno considerati eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti.

In caso di parità risulterà eletto il candidato del sesso che permette di conseguire o avvicinare la quota di rappresentanza del 30% oppure il candidato maggiore di età.

 

ARTICOLO 26 – VOTAZIONI

Indetta la votazione, prima della effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni Consigliere/delegato può motivare la propria astensione o il proprio voto.

La votazione è di norma palese, salvo per i casi in cui la votazione segreta sia richiesta dal 20% degli aventi diritto al voto.

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per chiamata nominale se richiesto dal 10% degli aventi diritto.

La votazione segreta avviene secondo le regole di cui all’articolo precedente.

Si considera approvata la proposta che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

 

 

CAPO IV – La Consulta Nazionale

 

ARTICOLO 27 CONSULTA NAZIONALE

La consulta nazionale assolve la funzione di verifica dello stato dell’Associazione e dello stato di attuazione  dell’indirizzo programmatico.

Essa è composta:

- da tutti i componenti la Direzione Nazionale in carica;

- da tutti i componenti il Consiglio Nazionale in carica al momento dello svolgimento della Consulta;

- da tutti i Presidenti Regionali in carica al momento dello svolgimento della Consulta o altro nominato dalla Direzione regionale;

- da tutti i Presidenti delle Leghe, Aree e, se eletti, dei coordinamenti di attività in carica al momento dello svolgimento della Consulta;

- da tutti i Presidenti dei Comitati territoriali in carica al momento dello svolgimento della Consulta o altro delegato dal Consiglio Territoriale;

- un rappresentante per ciascuna Lega, Area e Coordinamento di attività indicato dai rispettivi Consigli nazionali.

 

ARTICOLO 28 – CONVOCAZIONE

La consulta nazionale  può essere convocata almeno ogni due anni dalla Direzione Nazionale.

L’avviso di convocazione contenente l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e degli argomenti posti all’ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati con mezzo/i idoneo/i e affisso nelle sedi dei Comitati Territoriali e Regionali/interregionali

 

ARTICOLO 29

L’inserimento all’ordine del giorno di specifici argomenti può essere richiesto almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della consulta oppure in sede di svolgimento della stessa se richiesto dal 15% dei suoi componenti

 

ARTICOLO 30

Possono essere istituite Commissioni e gruppi di lavoro su argomenti che per la loro importanza e/o complessità richiedano approfondimenti.

 

ARTICOLO 31

Per lo svolgimento della discussione si applicano le norme dettate per il Consiglio Nazionale.

 

 

CAPO V – Il Consiglio Nazionale

 

ARTICOLO 32 – COMPITI

il Consiglio Nazionale è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell’Associazione.

Esso compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all’espletamento di tale funzione.

In particolare, il Consiglio Nazionale ha i compiti previsti dal secondo e terzo comma dell’Art. 12 e del comma 4 dell’Art 2 dello Statuto.

 

ARTICOLO 33

Il Consiglio Nazionale è indetto dalla Direzione nazionale  almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente Nazionale o, qualora eletto, dal Presidente del Consiglio.

Qualora il Presidente del Consiglio non sia stato eletto o in caso di sua assenza, il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio la nomina di un presidente della seduta.

 

ARTICOLO 34 - MODALITÁ DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio Nazionale è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo fax o posta elettronica contenente l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.

Il Consiglio Nazionale è convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno il 40% dei componenti o su richiesta dei due terzi dei componenti della Direzione. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni e svolto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L’ordine del giorno deve obbligatoriamente riportare l’argomento richiesto, ma può contenere anche

altri argomenti.

 

ARTICOLO 35 - ORDINE DEL GIORNO

L’ordine del giorno è stabilito dalla Direzione Nazionale.

L’ordine del giorno deve contenere la ratifica di eventuali deliberazioni assunte dalla Direzione in materie di competenza del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale o il Presidente del Consiglio Nazionale, ove eletto,  deve inserire all’ordine del giorno specifici argomenti se richiesto da almeno il 15% dei componenti il consiglio stesso

 

ARTICOLO 36 – COMMISSIONI

Il Consiglio può dotarsi di commissioni permanenti o gruppi di lavoro tematici su argomenti che per la loro complessità e/o importanza richiedano approfondimenti.

 

 

ARTICOLO 37 – VERBALE

Il Consiglio elegge due segretari tra i consiglieri più giovani d’età, i quali sovrintendono

alla redazione del verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l’oggetto e coloro che vi hanno partecipato.

Il verbale sintetico deve essere trascritto su un libro formalmente istituito.

Ciascun membro del Consiglio Nazionale può chiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione ed estrarre copia del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale.

In ogni caso delle riunioni del Consiglio Nazionale deve essere curata l’integrale registrazione da conservare fino alla svolgimento del Congresso successivo.

Ciascun membro del Consiglio Nazionale ha diritto di ottenere a proprie spese l’integrale trascrizione di tutta o parte di riunioni del Consiglio Nazionale o la copia della registrazione.

Il verbale deve essere allegato alla convocazione del Consiglio successivo.

Il verbale è posto in votazione in apertura della seduta successiva.

Ogni consigliere può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale, che se approvate diventano parte integrante dello stesso.

Quando nessuno formula osservazioni, il verbale viene posto in votazione.

 

ARTICOLO 38 – PRELIMINARI

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio può svolgere comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio Nazionale.

All’inizio della seduta e, comunque, prima della discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, sono nominati almeno quattro scrutatori per le possibili votazioni.

 

ARTICOLO 39 - SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio mette in discussione ed approvazione i punti all’ordine del giorno seguendo l’ordine del giorno inviato per la convocazione del Consiglio.

L’ordine del giorno può essere modificato con l’assenso della maggioranza dei consiglieri presenti.

Su ciascun punto all’ordine del giorno il Consiglio, su proposta del Presidente, stabilisce le modalità di svolgimento della discussione generale Sulla proposta delle modalità di svolgimento della discussione sono ammessi a parlare un Consigliere contro e uno favore e per non più di cinque minuti.

 

ARTICOLO 40

Terminata la discussione generale, ciascun Consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al documento in discussione e/o alla proposta di delibera.

L’emendamento proposto deve essere scritto e può essere illustrato con una breve esposizione orale che non può superare i cinque minuti.

Prima delle votazioni, possono essere fatte dichiarazioni di voto, una a favore e una contro, con tempo massimo di tre minuti.

Per formulazioni tendenti a modificare gli emendamenti proposti, vale quanto stabilito per gli emendamenti.

Il Presidente del Consiglio mette in votazione nell’ordine: i sottoemendamenti, gli emendamenti, il testo complessivo.

 

ARTICOLO 41 - NUMERO LEGALE

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza del 50% più uno dei suoi membri o con quella diversa maggioranza richiesta dallo Statuto per la discussione di specifici argomenti.

Nel corso delle votazioni può essere richiesta da un consigliere verifica della presenza al Consiglio del numero legale del 50 per cento più uno di consiglieri o diversa percentuale

nei casi previsti dallo Statuto. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la mozione votata dal Presidente

 

ARTICOLO 42 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ciascun Consigliere prima che abbia inizio la discussione stessa.

Quando, però, la discussione sia già iniziata le proposte devono essere sottoscritte da dieci Consiglieri.

Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di tre minuti.

Dopo il proponente possono parlare solo un Consigliere contro e uno a favore e per non più di tre muniti ciascuno.

Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un’unica discussione. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con unica votazione.

Nel concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un’unica discussione e il Consiglio decide con un’unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

 

ARTICOLO 43

I richiami al regolamento o per l’ordine del giorno o per l’ordine dei lavori hanno la precedenza sulla discussione generale.

In tali casi possono parlare solo il proponente e un Consigliere contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno.

 

ARTICOLO 44 – VOTAZIONI ED ELEZIONI

Per le votazioni e le elezioni si applicano le norme del Capo III del presente Regolamento

 

 

ARTICOLO 45- DIMISSIONI

Le dimissioni, qualunque sia il motivo che le ha originate, devono essere presentate per iscritto e hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio.

All’inizio della seduta immediatamente successiva a quella del ricevimento, il Presidente comunica l’avvenuto ricevimento delle dimissioni e, qualora richiesto dall’interessata/o o da altro Consigliere, apre la discussione.

Terminata la discussione, sono poste in votazione le proposte conseguenti. Il consiglio potrà non accettare le dimissioni ma se queste fossero reiterate diventeranno definitive

 

ARTICOLO 46 - ASSENZE E DECADENZE

I componenti del Consiglio nazionale e della Direzione nazionale sono tenuti, senza eccezione alcuna, a partecipare alle riunioni dei loro organismi.

 

Gli assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente Nazionale o, se eletto, dal Presidente del Consiglio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato ricevuto.

In ogni caso i Consiglieri assenti per quattro volte anche non consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente dell’assemblea in apertura della prima seduta successiva al verificarsi della condizione.

In caso di dimissioni o impedimenti si applica quanto previsto dall’Art.13 dello Statuto

 

ARTICOLO 47 – SOSTITUZIONI

Il Consiglio può cooptare consiglieri secondo quanto previsto dall’Art.12 comma 10 dello Statuto nazionale.

La Direzione può integrare i propri componenti secondo quanto previsto dall’Art.13 comma 3 dello statuto nazionale.

 

ARTICOLO 48

Tutti i soci UISP possono assistere al Consiglio Nazionale senza diritto di voto e di intervento.

 

 

CAPO VI – Il/ La Presidente Nazionale

 

ARTICOLO 49 - IL/LA PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale dell’Associazione ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:

- esercitare i poteri di ordinaria amministrazione

- convocare e presiedere il Consiglio, qualora non sia previsto il Presidente del Consiglio e la Direzione.

- propone al Consiglio l’attribuzione delle funzioni vicarie;

- propone al Consiglio il Presidente del Consiglio stesso ove previsto;

- coordina le rappresentanze esterne del rispettivo livello associativo;

- presiedere l’Assemblea Nazionale

- presentare annualmente il programma dell’Associazione.

 

ARTICOLO 50 – ELEZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

Le candidature alla Presidenza nazionale devono essere formalizzate per lettera alla Commissione Verifica Poteri entro la data stabilita dalla delibera della Direzione Nazionale di convocazione del Congresso, accompagnate da un documento di programma e sottoscritte con dichiarazione a sostegno di Consiglieri Nazionali, i Presidenti di Comitato, i Presidenti delle Leghe ed Aree Nazionali in numero pari ad almeno il 30% dei componenti il Consiglio Nazionale uscente.

E’ eletto Presidente Nazionale il candidato che otterrà il 50% + 1 dei voti degli aventi diritto, anche in presenza di più candidature. Se nessuno dei candidati raggiunge tale percentuale di voti si procederà al ballottaggio fra i due candidati più votati. E’ eletto presidente nazionale il candidato che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti

 

 

 

ARTICOLO 51 - SOSTITUZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE NAZIONALE

La sfiducia al Presidente nazionale può essere proposta sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.

Il documento, unitamente alle firme dei Consiglieri, è rimesso al Presidente dell’Associazione il/la quale convoca immediatamente la Direzione  la quale riunisce la platea congressuale per l’elezione del nuovo Presidente nazionale Qualora la proposta sia presentata nel corso di un Consiglio Nazionale, essa deve essere discussa con precedenza su qualsiasi altro punto all’ordine del giorno.

Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti della direzione comporta la decadenza immediata del Presidente, cui spetterà l’ordinaria amministrazione, e la convocazione della platea congressuale per l’elezione del nuovo presidente che dovrà avvenire entro 90 giorni

 

 

CAPO VII – La Direzione Nazionale

 

ARTICOLO 52 – LA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale è organo esecutivo e di coordinamento dell’Associazione

Essa indice il Consiglio e il Congresso ordinario e svolge le attività previste dall’Art. 15 dello Statuto.

 

ARTICOLO 53 - FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale su proposta nominativa del Presidente, è formata dal Presidente Nazionale e da un numero di consiglieri variabile da tre a venticinque secondo quanto deliberato dal Consiglio.

Essa è convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni due mesi o qualora lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

In questoultimo caso la richiesta scritta dovrà contenere gli argomenti da inserire all’ordine del giorno e il Presidente dovrà convocare la Direzione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La Direzione Nazionale è convocata con comunicazione scritta inviata via fax o posta elettronica contenente l’ordine del giorno almeno sette giorni prima della data di svolgimento; in casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni con avviso scritto contenente l’ordine del giorno.

Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei membri presenti. In caso di parità prevale la delibera che ha avuto il voto favorevole del Presidente

Alle riunioni della Direzione partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio, qualora nominato, e, in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone ma senza diritto di voto.

Delle riunioni della Direzione è redatto verbale sintetico contenete le decisioni assunte di cui deve essere data tempestiva informazione all’associazione in modo che chiunque sia interessato ad uno specifico argomento possa chiedere ed ottenere copia del verbale relativo a quello specifico argomento.

 

 

CAPO VIII – Altri organismi

 

 

ARTICOLO 54 – IL/LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Nazionale può eleggere tra i suoi membri il/la Presidente del Consiglio al/alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- convocare, su indizione della Direzione, e presiedere il Consiglio Nazionale;

- proporre l’istituzione e coordinare eventuali commissioni consiliari;

- vigilare sull’applicazione delle delibere consiliari.

 

ARTICOLO 55 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI REGIONALI

La Conferenza dei Presidenti Regionali è convocata dal Presidente Nazionale ed ha il compito di formulare pareri ed esprimere proposte circa:

- il programma dell’Associazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale

- lo stato di attuazione del programma approvato dal Consiglio Nazionale;

- le forme di decentramento della direzione politica alle sedi territoriali;

- la misura e le modalità di trasferimento delle risorse al territorio;

- la gestione dei servizi e delle risorse finanziarie;

- i tempi e le modalità della comunicazione tra le diverse strutture nazionali e quelle territoriali nonché tra i territoriali, anche attraverso l’utilizzazione degli strumenti informativi nazionali;

- ogni altra materia che il Presidente ritenga di sottoporre.

 

ARTICOLO 56 - CONFERENZA DELLE ATTIVITA’

La Conferenza delle attività è il luogo di analisi, elaborazione, orientamento, innovazione e ricerca.

La Conferenza è composta dai Presidenti delle Leghe, Aree e dai Responsabili dei Coordinamenti o loro delegati.

 La Conferenza ha il compito di formulare pareri ed esprimere proposte circa:

a) il programma dell’Associazione;

b) i criteri per l’assegnazione e la misura dei contributi alle Leghe, Aree e Coordinamenti nonché centri e progetti nazionali di attività;

c) il calendario e i programmi d’attività e le grandi manifestazioni;

d) gli indirizzi generali per i rapporti con le Federazioni del CONI e le altre Associazioni

nazionali;

e) i criteri per la costituzione delle strutture di attività;

f) gli indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti delle Leghe, Aree e

Coordinamenti;

g) il commissariamento di Leghe, Aree e Coordinamenti nazionali.

 

ARTICOLO 57 – AMMINISTRATORE

Per la gestione delle risorse nazionali, su proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale può nominare un amministratore.

Ad esso/a compete la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all’approvazione della Direzione e, successivamente, del Consiglio Nazionale.

Egli/ella è tenuto a fornire al Collegio dei Revisori Contabili tutte le informazioni e i documenti richiesti per lo svolgimento del loro compito.

 

ARTICOLO 58 – SEDI DECENTRATE

La Direzione Nazionale delibera l’apertura di eventuali di sedi decentrate disciplinandone il

funzionamento e le competenze.

 

 

CAPO IX – Leghe e Aree di attività

 

ARTICOLO 59

Le Leghe e Aree devono essere costituite nel rispetto dell’insediamento associativo con delibera del Consiglio competente.

I criteri e le soglie per tale costituzione sono deliberati, dai Consigli territoriali e regionali/interregionali e dal Consiglio Nazionale per il livello nazionale.

Nel Caso in cui non si raggiunga la soglia per la costituzione delle Leghe o Aree, le Direzioni competenti possono istituire Coordinamenti di attività  nominandone il coordinatore.

La delibera di costituzione dovrà contenere le modalità di funzionamento e di coinvolgimento dei livelli inferiori; il coordinamento decade con il Congresso.

Le Direzioni competenti dovranno istruire il progressivo passaggio da Coordinamento a Lega.

 

ARTICOLO 60

I Consigli Nazionali di Lega e di Area eletti dalle rispettive assemblee non possono essere composti da un numero di membri superiore a 21, Il Consiglio Nazionale di Lega e di Area può cooptare, in sostituzione,  consiglieri fino al 40% dei suoi componenti.

 

ARTICOLO 61

Le deliberazioni dei Consigli delle Leghe e delle Aree ad ogni livello sono assunte a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti al momento del voto almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

Delle riunioni dei Consigli e degli esecutivi di ciascuna Lega, Area e Coordinamento dovrà essere redatto verbale su un apposito registro.

 

ARTICOLO 62

I Consigli Nazionali delle Leghe ed Aree deliberano i criteri per la partecipazione e le modalità di svolgimento delle assemblee, nonché sulla proporzione dei delegati da eleggere in rapporto agli iscritti alla Lega/Area, secondo i dati informatizzati in possesso dell’Uisp Nazionale, compreso le schede di attività.

Ad ogni livello partecipano di diritto il Presidente e, senza diritto di voto se non delegati, i componenti dei Consigli uscenti.

I soci collettivi partecipano esclusivamente alle assemblee delle discipline per le quali sono affiliati.

I Consigli a tutti i livelli devono eleggere la Commissione Verifica Poteri alla quale si applicano le disposizioni di cui agli artt.18 e 19 del presente regolamento.

I delegati alle Assemblee nazionali di Lega ed Area sono eletti dalle assemblee regionali/interregionali alle quali partecipano i delegati eletti dalle Assemblee Territoriali.

Qualora non sia costituito il livello regionale/interregionale e l’attività sia organizzata in più territoriali, il Comitato Regionale/interregionale competente promuoverà l’Assemblea delle Leghe, Aree o coordinamenti territoriali per l’elezione dei delegati all’Assemblea regionale allo scopo di eleggere i delegati all’Assemblea nazionale secondo le proporzioni numeriche stabilite a livello nazionale.

Le assemblee di Lega e di Area, ai diversi livelli, sono convocate in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal presente regolamento.

 

ARTICOLO 63

Le strutture di attività hanno titolarità in relazione alla attribuzione e alla perdita delle qualifiche tecniche specifiche relative alle attività da queste organizzate.

I Consigli delle strutture di attività dovranno deliberare le modalità dell’esercizio di tale titolarità.

 

 

CAPO X- Collegio Nazionale dei Revisori Contabili

 

ARTICOLO 64 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili  svolge le attività previste dall’Art 16 dello Statuto nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili procede alle verifiche almeno trimestralmente dandone conto in verbali che sono trascritti in apposito libro.

In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano di età.

Qualora siano esauriti i supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina del componente effettivo mancante scegliendo tra i componenti dei Collegi Regionali che ne abbiano i requisiti..

I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio ed a motivare le eventuali assenze.

I componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è convocato alla sua prima riunione dal Presidente Nazionale per l’insediamento e la nomina del Presidente del Collegio.

Il Collegio è altresì convocato dal Presidente Nazionale in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del Collegio.

Successivamente è convocato e presieduto dal Presidente del Collegio.

Alle riunioni, convocate per scritto con preavviso di almeno sette giorni presso la sede nazionale, sono tenuti a partecipare esclusivamente i membri effettivi.

 

CAPO XI - Collegio dei garanti

 

ARTICOLO 65 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia e giustizia endoassociativa e ad esso possono ricorrere solo i soci.

Nell’ambito dei compiti stabiliti all’art 17 , 6° punto dello Statuto  

a)      I Collegi dei Garanti Regionali/interregionali decidono con esclusione di ogni altra giurisdizione su controversie insorte tra soci, organi o strutture operative del livello rispettivo livello regionale/interregionale;

b)      Il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado decide su controversie fra soci, organi e strutture operative facenti capo a livelli regionali/interregionali diversi fra loro, nonché fra organi e strutture operative del livello nazionale.

Le decisioni del Collegio Nazionali dei Garanti di primo grado e dei Garanti Regionale/interre-gionali vengono formulate sen-tite le parti ed esperita l’istruttoria, con la decisione da depositarsi entro sessanta giorni.

Quando deve essere compiuta l’istruttoria, il Collegio può prorogare per una sola volta il termine e per non più di 60 giorni.

Nell’ambito dei compiti stabiliti all’Art 17, punti 9 e 11 dello Statuto:

c) Il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado verifica la congruità dei Regolamenti regionali/interregionali con Statuto e Regolamento Nazionale;

d) i Collegi dei Garanti Regionali/interregionali verificano la congruità dei Regolamenti territoriali, ove previsti, con Statuto e Regolamento nazionale e Regolamento regionale/interregionale di riferimento.

I Collegi dei Garanti Regionali/interregionali  sono competenti, secondo quanto stabilito all’Art 6 dello Statuto, in materia di perdita della qualifica di socio per esclusione.

Il deferimento di un socio al Collegio dei Garanti Regionali/interregionali competente per territorio può essere sottoscritto dalla Direzione Territoriale che ha rilasciato la tessera o deliberato l’affiliazione e deve essere corredato, a pena di nullità, da documentazione pertinente ed idonea a sostanziare la richiesta di esclusione secondo i casi previsti ai punti a) b) c) del citato Art. 6 dello Statuto.

In caso di inerzia della Direzione Territoriale il deferimento potrà essere adottato dal livello superiore.

Qualora il Collegio dei Garanti Regionali/interregionali  ravvisi l’esistenza delle condizioni per l’instaurazione di un procedimento, si applicano tempi, modalità e procedure previste per i ricorsi ai successivi articoli per mettere il socio del quale è proposta l’esclusione nelle condizioni di esporre le proprie ragioni prima dell’adozione della delibera.

La deliberazione di esclusione deve essere adeguatamente motivata e deve contenere la durata dell’esclusione.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la deliberazione di esclusione il socio può proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti di 2°grado entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.

 

ARTICOLO 66  IL COLLEGIO DEI GARANTI di 2° grado NAZIONALE

Il Collegio nazionale dei garanti di2° grado decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, in sede di appello sulle decisioni del Collegio dei Garanti di 1° grado nazionale e dei Collegi Regionali/interregionali depositando la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso in appello.

Il Collegio nazionale dei Garanti di 2° grado ha inoltre funzioni consultive ed interpretative delle norme Statutarie e regolamentari dell’associazione.

Copia di ciascun parere è conservato presso la Segreteria e il suo contenuto deve essere pubblicato e ciascun socio ne può chiedere copia.

I componenti del Collegio dei Garanti Nazionale sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.

Il Collegio potrà adottare un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

 

ARTICOLO 67

Il Collegio dei Garanti nazionale sia di primo che di secondo grado è composto esclusivamente da soci che non siano componenti di alcun organo e/o organismo e non rivestano incarichi operativi ad alcun livello dell’Associazione.

Per incarichi operativi devono intendersi quelli svolti in modo continuativo e a fronte di un qualsiasi compenso.

Al momento dell’accettazione dell’incarico ciascun componente del Collegio sottoscriverà dichiarazione in tal senso.

Il Congresso Nazionale elegge il Collegio Nazionale dei Garanti di primo e secondo grado composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano per età.

ARTICOLO 68 - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO

Il Collegio ha diritto di ottenere dagli organi e dalle strutture dell’UISP ad ogni livello, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti che possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni a loro sottoposte, sotto il vincolo della riservatezza.

I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio e a motivarne le eventuali assenze.

I componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.

 

ARTICOLO 69 – SEGRETERIA

Con decisione della Direzione Nazionale

Il Collegio Nazionale dei Garanti si dota di una Segreteria l’ubicazione della quale deve essere portata a conoscenza dell’intera Associazione.

Responsabile della segreteria è un componente del Collegio eletto dallo stesso.

 

ARTICOLO 70 - FORMA DEL RICORSO

Il ricorso al Collegio, sottoscritto a pena di nullità dagli interessati, deve contenere il preciso svolgimento delle domande e delle questioni sulle quali si chiede il parere e/o la decisione e deve essere corredato della documentazione necessaria, salva la facoltà del Collegio di richiedere l’acquisizione di documentazione integrativa.

Salvo i casi in cui lo Statuto preveda termini o modalità diversi, il termine per ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti è di 30 giorni dalla data in cui l’interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento avverso il quale intende ricorrere.

Il ricorso è proposto mediante deposito nella segreteria del Collegio o invio a mezzo posta certificata.

La Segreteria prende immediatamente nota del ricorso nell’apposito registro di protocollo e ne dà comunicazione, entro i 5 giorni feriali successivi, al controinteressato individuato nell’atto e al Presidente del Collegio, mediante invio di una copia del ricorso e della relativa documentazione.

 

ARTICOLO 71 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il controinteressato può presentare le proprie controdeduzioni e le eventuali domande connesse, corredate della relativa documentazione, entro i venti giorni successivi alla ricezione del ricorso.

Le seconde memorie e documenti possono essere presentati dalle parti entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al precedente comma.

Per motivate ragioni d’urgenza il Collegio può ridurre alla metà i termini per le memorie.

Il Presidente convoca il Collegio in modo da rispettare il termine entro il quale il ricorso deve essere deciso.

Della convocazione del Collegio è data comunicazione alle parti con anticipo di almeno dieci giorni o, in caso di urgenza, di tre giorni.

Le parti possono richiedere diritto di illustrare oralmente al Collegio, anche mediante un rappresentante, le proprie conclusioni.

 

ARTICOLO 72 – ISTRUTTORIA

La raccolta delle prove, le verificazioni e gli altri accertamenti e chiarimenti istruttori che si riconoscono necessari possono essere delegati a uno o più dei componenti il Collegio.

Le parti sono avvisate dell’eventuale decisione di procedere all’istruttoria.

Nel caso di cui al precedente comma il Collegio, ove ne ravvisi la necessità, può accordare un termine per la presentazione di memorie successivamente al compimento dell’istruttoria.

Terminata l’istruttoria, si procede secondo quanto previsto dal precedente articolo.

 

ARTICOLO 73 - PRONUNCE DEL COLLEGIO

Ove i termini delle domande e delle questioni non siano sufficientemente definiti, il Collegio richiede, se del caso, ulteriori accertamenti e chiarimenti istruttori.

Se la decisione sia pregiudizialmente condizionata dalla risoluzione di controversie che non possono formare oggetto di giudizio da parte del Collegio, questo sospende la pronuncia.

 

ARTICOLO 74

Il Collegio giudica secondo lo Statuto e il Regolamento Nazionale e secondo equità.

Il Collegio deve pronunciare il lodo nel termine di 60 giorni dal deposito del ricorso.

Quando deve essere compiuta l’istruttoria, il Collegio può prorogare per una sola volta il termine e per non più di 60 giorni.

 

ARTICOLO 75 - FORMA DEL LODO

Il lodo, redatto per scritto deve contenere:

a) il numero progressivo del ricorso risultante dal protocollo di cui all’Art71 del

presente regolamento;

b) l’indicazione delle parti;

c) l’indicazione delle domande e dei quesiti relativi;

d) la pronuncia, composta dal dispositivo e della relativa motivazione;

e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore, ove nominato.

 

ARTICOLO 76– TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA

I Collegi Nazionali dei Garanti di 1° e 2° grado in seduta congiunta al momento del loro insediamento determinano il Collegio

Regionale/interregionale competente in caso di inattività e/o impossibilità di funzionamento di un Collegio regionale/interregionale.

Il ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di trasferimento della competenza, deve essere proposto al Collegio nazionale dei garanti di 1° grado, a pena di nullità, entro 15 giorni dal verificarsi della condizione e deve essere deciso dal Collegio medesimo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

 

ARTICOLO 77 – FUNZIONI CONSULTIVE

Le funzioni consultive e interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione sono svolte dal Collegio Nazionale di secondo grado su quesiti formulati dal Presidente Nazionale o da Consiglieri Nazionali con specifico riferimento a questioni di rilevanza nazionale.

Copia del parere è conservato presso la Segreteria e il suo contenuto deve essere

pubblicato e ciascun socio ne può chiedere copia.

 

ARTICOLO 78 – COLLEGIO ARBITRALE

Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’Art. 17 dello statuto, le controversie che contrappongano la uisp o suoi organi o livelli a propri associati non rientranti tra le competenze dei garanti saranno devolute ad un collegio arbitrale, che agirà da amichevole compositore,  composto da tre componenti, di cui due nominati dalle parti e il terzo, di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina sarà devoluta al Presidente del collegio nazionale di secondo grado.

 

 

TITOLO III – COMMISSARIAMENTO

 

ARTICOLO 79

I Comitati Regionali/Interregionali, i Comitati Territoriali, le Leghe e le Aree di Attività a tutti i livelli possono essere commissariati secondo quanto previsto dall’Art 19 dello Statuto nazionale.

In caso di inerzia del livello regionale/interregionale territorialmente competente, il Consiglio Nazionale può deliberare il commissariamento di un Comitato territoriale.

La richiesta di commissariamento può essere proposta al Consiglio nazionale:

- dalla Direzione Nazionale;

- o da almeno il 30% dei componenti il Consiglio stesso;

ed approvata con il voto favorevole del 60% dei componenti.

Nella stessa seduta il Consiglio Nazionale nomina il Commissario  al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al precedente articolo e la durata e i poteri.

Nella stessa seduta il Consiglio Nazionale, con delibera,  nomina il Commissario, stabilisce la durata le funzioni e i poteri.

 

 

TITOLO IV – TRASPARENZA E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

 

ARTICOLO 80

I Comitati Territoriali sono tenuti a chiedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai soggetti collettivi che si affiliano i dati anagrafici e l’indicazione della disciplina sportiva praticata da ciascun socio.

I dati dei soci collettivi e individuali, opportunamente informatizzati,  trascritti e conservati, devono essere messi a disposizione in via informatica dell’Ufficio tesseramento nazionale e del Comitato Regionale/interregionale territorialmente competente.

 

ARTICOLO 81

Delle riunioni di ogni organismo è redatto il verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni, indicando l’oggetto della discussioni e coloro che vi hanno partecipato.

Ciascun componente dell’organismo può chiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni.

 

ARTICOLO 82

Allo scopo di assicurare la pubblicità degli atti, è garantito ad ogni socio che vi abbia interesse, l’accesso ai verbali delle riunioni degli organismi associativi.

Tale diritto si esercita mediante richiesta da formulare all’organismo direttamente interessato.

Chi presiede l’organismo è tenuto/a a consegnare copia dei documenti richiesti entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il diritto di accesso agli atti associativi è gratuito.

 

ARTICOLO 83 – ESCLUSIONE

Le disposizioni degli Artt. 81 e 82 non si applicano al Collegio dei Garanti.

 

ARTICOLO 84

Al fine di garantire una effettiva rappresentanza a tutte le realtà, differenze e diverse sensibilità esistenti all’interno dell’Associazione, è riconosciuta a tutti i componenti dell’Associazione la possibilità di utilizzare agli strumenti di informazione e di servizio dell’UISP.

 

TITOLO V - NORME PER LA FORMAZIONE

 

ARTICOLO 85- FINALITÀ ED OBIETTIVI

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto l’UISP organizza e gestisce la formazione professionale, l’aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.

L’UISP riconosce esclusivamente la formazione e l’aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale.

 

ARTICOLO 86

Le attività esercitate di cui all’Art2 dello Statuto devono svolgersi con l’impiego di educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all’articolo precedente.

 

ARTICOLO 87 - I SOGGETTI

I comitati sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione ed alla verifica della formazione. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati devono tenere conto del parere delle strutture di attività.

Per la gestione delle attività di formazione il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un coordinatore nazionale.

 

 

TITOLO VII – POTERI DI AMMINISTRAZIONE DEI LIVELLI DELL’ASSOCIAZIONE

 

ARTICOLO 88

Al Presidente nazionale, regionale/interregionale e territoriale è attribuito in via autonoma sulle materie non assegnate dallo statuto o dal presente regolamento alla competenza specifica di organi della Uisp, il potere di ordinaria amministrazione e, previa deliberazione del Consiglio del rispettivo livello, il potere di straordinaria amministrazione

 

ARTICOLO 89 - POTERI DI FIRMA – DELEGHE

Il Presidente nazionale, regionale/interregionale e territoriale può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.

 

ARTICOLO 90

Le Leghe, Aree e Coordinamenti a tutti i livelli operano esclusivamente con conti correnti bancari o postali intestati e gestiti dall’UISP.

 

ARTICOLO 91 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’annualità dell’esercizio sociale per i diversi livelli viene stabilita dai rispettivi Regolamenti facendo riferimento all’anno solare (1/01 – 31/12) o all’anno sportivo (1/9 – 31/8).

L’esercizio sociale del livello nazionale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

ARTICOLO 92 - BILANCIO NAZIONALE DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione, predisposto dalla Direzione sulla base dei programmi, è deliberato dal Consiglio Nazionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a cui si riferisce.

I programmi delle attività e i relativi prospetti economici di Leghe, Aree, Coordinamenti e settori di attività dovranno pervenire all’amministrazione nazionale almeno 30 giorni prima la data di approvazione del bilancio.

Le Leghe, Aree, Coordinamenti e i settori di attività, conosciuto il bilancio preventivo, dovranno approvare ed inviare il proprio bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini e comunque in tempo per consentire il controllo dell’attività, le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, nella misura massima di un dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese necessarie ed inderogabili.

In tale ipotesi, comunque, la responsabilità circa i criteri di valutazione sulla necessità ed inderogabilità della spesa ricadono solidamente sul Presidente e qualora nominato sull’Amministratore.

 

ARTICOLO 93 BILANCIO DI PREVISIONE DEI COMITATI

I Comitati regionali/interregionali e territoriali approvano il proprio bilancio di previsione almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’esercizio;

In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, nella misura massima di un dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese necessarie ed inderogabili.

In tale ipotesi, comunque la responsabilità circa i criteri di valutazione sulla necessità ed inderogabilità della spesa ricadono solidamente sul Presidente e qualora nominato sull’Amministratore.

 

ARTICOLO 94 – BILANCIO NAZIONALE CONSUNTIVO

Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti i movimenti economici relativi all’attività dell’UISP compresi i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti.

Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Nazionale entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.

Le Leghe, Aree e Coordinamenti dovranno procedere alla redazione dei propri conti consuntivi entro il 28 febbraio.

Al bilancio consuntivo è allegato l’inventario dei beni mobili ed immobili.

Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.

 

ARTICOLO 95

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nazionale devono essere inviati ai Consiglieri almeno una settimana prima dello svolgimento del Consiglio Nazionale. I bilanci delle aziende nazionali della UISP, una volta approvati dagli organismi preposti, devono essere allegati al Bilancio Nazionale.

ARTICOLO 96 BILANCIO CONSUNTIVO DEI COMITATI

Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti i movimenti economici relativi all’attività dell’UISP compresi i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti.

I Comitati regionali/interregionali e territoriali approvano il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.

Al bilancio consuntivo è allegato l’inventario dei beni mobili ed immobili.

Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Revisori Contabili del rispettivo livello.

Il bilancio, unitamente all’inventario dei beni mobili ed immobili, deve essere trasmesso al livello superiore competente per territorio entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione.

 

ARTICOLO 97 REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

La Direzione nazionale approva lo schema di Bilancio e i criteri di formazione dei bilanci, i criteri di rilevazione dei dati contabili.

Analogamente  approva i criteri per l’attivazione di collaborazioni professionali, i criteri per i compensi e per i rimborsi spese.

 

TITOLO VII – INCOMPATIBILITA’ E INELEGGIBILITA’

 

ARTICOLO 98

Le incompatibilità sono regolamentate dall’Art.27 dello Statuto Nazionale.

 

ARTICOLO 99 – PROCEDIMENTO

Qualora si verifichi una delle incompatibilità previste dall’Art.27 dello Statuto, il Presidente del Comitato che ha rilasciato la tessera, autonomamente o su segnalazione, rivolge formale richiesta all’interessato perché elimini l’incompatibilità assegnando allo stesso un termine massimo di 30 giorni per provvedere.

Qualora alla scadenza di detto termine non sia stata eliminata la causa di incompatibilità, il Presidente del Comitato provocherà sulla questione una deliberazione del Consiglio Territoriale avanti il quale l’interessato potrà esporre le proprie ragioni.

L’eventuale dichiarazione di incompatibilità è trasmessa immediatamente al presidente dell’organismo/i di cui fa parte l’interessato in relazione alla incompatibilità.

Avverso la decisione può essere proposto ricorso al Collegio dei Garanti regionale/interregionale nei tempi e con le modalità previste dal presente regolamento.

In caso di inerzia del Presidente il Collegio regionale/interregionale, sollecitato il Presidente, provvede autonomamente.

in caso di inerzia del Collegio dei Garanti regionale/interregionale provvede il Collegio Nazionale dei Garanti.

Qualora l’interessato non provveda, così come richiesto,  ad eliminare l’incompatibilità nei termini assegnati lo stesso decadrà dall’incarico cui è stato eletto o nominato per ultimo in ordine di tempo.

 

ARTICOLO 100 – INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

Le incompatibilità e ineleggibilità sono regolamentate dall’Art.14 comma 2, dall’Art.27 dello Statuto nazionale e dall’Art.8 comma 3 del presente regolamento.